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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26606/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del dipendente di essere inquadrato in un livello contrattuale superiore rispetto a quello riconosciutogli, con conseguente pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello 3 dal 7 marzo 2008 e alle relative differenze economiche; in appello il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del livello 1, mentre la società aveva contestato anche il livello 3. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dei contratti collettivi RAI e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la Corte valorizzato le declaratorie del livello richiesto e per aver ritenuto decisiva la mancanza di alcuni requisiti; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di gravame relativo ad autonomia e discrezionalità dei poteri esercitati; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione a materiale probatorio ritenuto determinante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e perché non vi era omessa pronuncia essendo il rigetto della doglianza desumibile dalla struttura logico-giuridica della decisione. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la decisione di appello confermava quella di primo grado con cd. doppia conforme, precludendo il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il procedimento trifasico per l'inquadramento del lavoratore: accertamento delle mansioni in concreto svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra fatti e testi collettivi; tale accertamento di fatto, se sorretto da motivazione logica e adeguata, non è sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione; il vizio di motivazione ex n. 5 non è esperibile in caso di doppia conforme nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o apparente, tale da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dei casi consentiti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se congruamente motivata; non può essere sindacata la diversa forza probatoria attribuita agli elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste se il rigetto della domanda o del motivo è implicito nella motivazione complessiva della sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La cd. doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado decidono sugli stessi fatti con il medesimo iter logico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'effetto della doppia conforme sulla deducibilità del vizio motivazionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; la semplice non condivisione della valutazione svolta non integra il vizio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio: il sindacato di legittimità è limitato ai casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato regole legali di valutazione della prova.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o il motivo di gravame siano stati comunque respinti in modo implicito dalla struttura argomentativa della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma quella di primo grado per gli stessi fatti e con il medesimo impianto decisorio, anche se vengono aggiunti argomenti ulteriori.
  • L'inquadramento del lavoratore subordinato va deciso con il procedimento trifasico: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra fatti e criteri collettivi; il relativo apprezzamento è di fatto e, se logicamente motivato, è insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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