Cassazione Civile, Ordinanza n. 26571/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa assicurativa)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, in appello, del decreto ingiuntivo ottenuto dall'agente nei confronti della compagnia assicurativa per somme ritenute non dovute oltre a quanto già corrisposto dalla mandante quale sostituto d'imposta. In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che le indennità di fine rapporto maturate alla cessazione del mandato di agenzia fossero integralmente assoggettate a ritenuta d'acconto. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato un'omessa motivazione/omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancanza di prova del versamento della ritenuta da parte della società e alla prospettata cosa giudicata; con il secondo ha censurato l'applicazione della disciplina fiscale, sostenendo l'erroneità dell'assoggettamento delle somme a ritenuta d'acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non ricondotto in modo chiaro a uno dei vizi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c., richiamando il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata era conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui le indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia costituiscono reddito di lavoro autonomo e sono quindi soggette a ritenuta d'acconto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
censure espressamente e tassativamente previste
il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici, chiaramente riconducibili a uno dei vizi tassativi di impugnazione; la censura che non lo faccia è inammissibile.
art. 49 d.P.R. n. 597 del 1973
nel combinato disposto con la disciplina sulla ritenuta, concorre a qualificare le indennità da cessazione del rapporto di agenzia come redditi di lavoro autonomo.
art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, terza proposizione
prevede l'assoggettamento a ritenuta d'acconto delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia.
d.P.R. n. 897 del 1980
testo sostitutivo richiamato come applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
individua il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e deve essere inequivocabilmente ricondotto a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la censura che non consenta tale sussunzione è inammissibile.
- Le indennità corrisposte all'agente per la cessazione del rapporto di agenzia integrano reddito di lavoro autonomo e, in quanto tali, sono soggette a ritenuta d'acconto.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato di legittimità in materia fiscale, la censura che nega l'assoggettamento alla ritenuta è infondata.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sono poste a carico del ricorrente le spese di lite e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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