Cassazione Civile, Ordinanza n. 07645/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L. n. 212/2000, per ottenere la restituzione degli oneri fideiussori sostenuti per prestare garanzie richieste ai fini del rimborso dei crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2012. L’Ufficio aveva negato il rimborso; il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e, in appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo tardiva l’istanza di rimborso per applicazione del termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale della contribuente. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49 d.lgs. n. 546/1992, per contrasto con un giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le parti, nel quale era stata già esclusa la decadenza dall’azione di rimborso e riconosciuto il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori per rimborsi IVA di annualità precedenti; 2) violazione/falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, sostenendo che il termine biennale per le domande di rimborso non sarebbe applicabile alla richiesta di restituzione dei costi delle fideiussioni, perché il diritto ha portata generale e non può essere compresso in modo da porre a carico del contribuente un rischio finanziario incompatibile anche con il diritto unionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non deducibile per la prima volta in cassazione il giudicato esterno quando esso si sia formato nel corso del giudizio di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il diritto al rimborso degli oneri fideiussori ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000 non è soggetto al termine decadenziale biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in assenza di una specifica disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
l'amministrazione finanziaria deve rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi
La norma ha portata generale e comprende i costi di tutte le garanzie fideiussorie che il contribuente abbia dovuto richiedere in funzione della sospensione, rateizzazione o del rimborso; tutela l’integrità patrimoniale del contribuente.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la domanda di restituzione [...] in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Il termine biennale per le domande di rimborso non si applica alla richiesta di rimborso dei costi delle fideiussioni ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, in quanto esiste una disciplina specifica incompatibile con la decadenza generale.
Richiamato in relazione al giudicato esterno: la relativa eccezione non è deducibile per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per il tema del giudicato esterno e della sua deducibilità nel giudizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul giudicato nel processo tributario, ma senza accoglimento del relativo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sui due motivi di ricorso.
Richiamato solo per la memoria difensiva depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie previste per ottenere un rimborso tributario ha natura generale e non dipende dalla specifica tipologia di controversia fiscale, purché la garanzia sia stata richiesta come onere necessario rispetto allo scopo perseguito dal contribuente.
- In assenza di una disciplina speciale incompatibile, non è corretto assoggettare la domanda di rimborso degli oneri fideiussori al termine decadenziale biennale previsto in via generale per le restituzioni tributarie.
- Un’interpretazione che imponesse al contribuente un termine troppo ristretto per il rimborso dei costi di garanzia finirebbe per trasferire su di lui il rischio finanziario connesso ai tempi, non brevi, del procedimento di rimborso, in contrasto con la funzione di tutela della norma e con i principi desumibili dal diritto unionale.
- L’eccezione di giudicato esterno non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di merito, trattandosi di questione nuova non deducibile in sede di legittimità.
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