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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34437/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

Una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2002 agiva per far accertare l’usurarietà del tasso di mora pattuito contrattualmente e ottenere, in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., la declaratoria di non debenza di interessi e la restituzione di quanto pagato. In primo grado il tribunale aveva escluso l’usurarietà applicando al tasso soglia una maggiorazione del 2,1% desunta da rilevazioni di settore; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo necessaria omogeneità tra metodo di calcolo del TEGM e ricostruzione del tasso del singolo rapporto e applicando, per la mora, un tasso soglia "maggiorato". Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione della l. n. 108/1996 e dell’art. 644 c.p., perché la verifica dell’usura moratoria non doveva essere fatta aggiungendo al tasso soglia un ulteriore 2,1%, ma confrontando il tasso applicato con il tasso soglia ordinario; 2) violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e di altre norme antiusura, sostenendo che l’usurarietà della mora dovesse rendere gratuito l’intero contratto o comunque eliminare ogni interesse; 3) erronea mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittima la verifica dell’usura moratoria mediante maggiorazione del tasso soglia del 2,1%. Ha ribadito che per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003, nei decreti ministeriali privi della specifica rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, la verifica va compiuta confrontando il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM rilevato nei decreti. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la nullità della clausola di mora usuraria non comporta la gratuità dell’intero contratto né travolge gli interessi corrispettivi leciti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della non debenza di interessi non si estende agli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti; la nullità della clausola di mora usuraria non rende gratuito l’intero rapporto.

  • art. 644 c.p.

    comma 3 prima parte e comma 4

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica del superamento del tasso soglia deve essere condotta secondo i criteri ricavabili dalla normativa e dai decreti ministeriali applicabili.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    Il TEGM rilevato dai decreti ministeriali è il parametro di confronto; per i rapporti interessati dai decreti che riportano la maggiorazione media mora si applica la specifica formula, altrimenti il confronto va fatto con il TEG del singolo rapporto comprensivo della mora.

  • d.l. 29 dicembre 2000 n. 394

    Richiamato nel quadro normativo antiusura a sostegno della disciplina applicabile ai tassi usurari.

  • L. n. 24/2001

    Richiamata nel quadro normativo antiusura.

  • L. n. 108/1996

    Richiamata quale fonte della disciplina antiusura e del sistema di rilevazione dei tassi soglia.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Gli interessi corrispettivi leciti continuano ad applicarsi anche se la clausola di mora è nulla per usura.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La questione sulle spese resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria in vista della camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma il criterio di verifica del superamento della soglia dipende dal contenuto dei decreti ministeriali applicabili nel tempo.
  • Per i contratti stipulati prima dell’introduzione della rilevazione ministeriale specifica della maggiorazione media degli interessi moratori, il giudice non deve creare una soglia "ad hoc" sommando automaticamente una percentuale ulteriore al tasso soglia ordinario; deve invece confrontare il tasso effettivo del rapporto, comprensivo della mora, con il TEGM rilevato.
  • La nullità della clausola che prevede interessi moratori usurari colpisce la sola pattuizione relativa alla mora e non determina, di per sé, la gratuità dell’intero contratto né la caducazione degli interessi corrispettivi validamente pattuiti.
  • In materia di usura bancaria, interessi corrispettivi e moratori vanno tenuti distinti per funzione e disciplina, pur potendo essere considerati unitariamente ai fini del controllo sul tasso concretamente applicato quando occorra verificare il superamento della soglia di legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancaria
RamiBancario e finanziarioContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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