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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32243/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita di un complesso immobiliare, con prezzo rateizzato e saldo finale subordinato, secondo l'interpretazione del contratto, alla verifica della conformità dell'immobile e del funzionamento degli impianti. Il venditore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dell'ultima rata; l'acquirente proponeva opposizione sostenendo di aver già pagato una parte, di aver trattenuto somme per spese tecniche e per eliminare difetti dell'immobile, e di aver legittimamente sospeso il pagamento dell'ultima rata per l'inadempimento del venditore agli obblighi di manutenzione e assistenza previsti in contratto. Il giudice di primo grado revocava il decreto e accoglieva solo in parte le pretese dell'opponente. In appello entrambe le parti impugnavano la decisione. La Corte territoriale, tra l'altro, riteneva ammissibile e fondato il motivo dell'acquirente relativo alla sospensione del pagamento e alla riduzione del prezzo, escludeva la decadenza e la prescrizione della garanzia per vizi in ragione della disciplina contrattuale pattizia, e riconosceva un controcredito dell'acquirente per le spese sostenute. In cassazione il venditore deduceva, in sintesi, violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo all'art. 1460 c.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, ultrapetizione, erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., erroneo riconoscimento del controcredito e illegittima condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il gravame della società venditrice fosse sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile la censura sulla legittimità della sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta meramente apparente nella parte in cui si limitava a riprodurre le ragioni del Tribunale senza confrontarsi con la specifica critica svolta in appello. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    La censura sulla sospensione del pagamento dell'ultima rata del prezzo doveva essere esaminata nel merito; la questione era stata specificamente devoluta in appello e non poteva essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello era sufficientemente specifico quando conteneva la critica alla statuizione di primo grado sulla legittimità della ritenzione dell'ultima rata e sulla pretesa applicazione dell'art. 1460 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di ultrapetizione e di omessa pronuncia restano assorbite dall'accoglimento dei primi motivi; la Corte richiama il tema ma non lo decide nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente nella parte in cui aderiva per relationem alla sentenza di primo grado senza confrontarsi con la critica proposta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte rileva l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 1495 c.c.

    Le questioni su decadenza e prescrizione della garanzia per vizi sono state esposte ma non esaminate nel merito perché assorbite.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulla garanzia per vizi, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 2936 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulla garanzia per vizi, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della clausola contrattuale che avrebbe svincolato la garanzia dai termini di legge, ma non deciso nel merito.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulla nullità della clausola e della disciplina pattizia, ma non deciso nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso relativi all'accertamento del controcredito e alla valutazione delle prove, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove e del controcredito, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo a proposito del divieto di nuove domande o eccezioni in appello, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla pretesa novità della domanda di restituzione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla dedotta novità della domanda di restituzione in appello, ma non esaminato nel merito.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione del contratto, ma non esaminati nel merito.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla prescrizione/decadenza contrattuale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2965 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla decadenza contrattuale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sull'onere della prova, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi sulle presunzioni e sulla prova del controcredito, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi sulle presunzioni, ma non esaminato nel merito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato nei motivi relativi al contraddittorio e alla ultrapetizione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso, tutti formulati come violazioni di legge, nullità e omesso esame/motivazione apparente.

  • art. 7, lett. g), del contratto di compravendita

    Secondo la difesa dell'acquirente consentiva di trattenere somme dovute al tecnico incaricato del certificato di collaudo finale.

  • art. 8, lett. g), del contratto di compravendita

    Richiamato nella decisione di primo grado per la detrazione di importi dal prezzo; la Corte di cassazione non ne esamina la portata nel merito.

  • L. n. 218/2011, art. 2

    È richiamata la legge di interpretazione autentica che, secondo la Corte d'appello, aveva superato l'orientamento delle Sezioni Unite sulla procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello è specifico quando individua la statuizione impugnata e ne contesta in modo chiaro la ratio, anche se non usa formule particolarmente analitiche o non replica punto per punto a tutta la motivazione di primo grado.
  • Non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità un motivo di appello che contesti la legittimità della sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. e la subordinazione del prezzo a determinati accertamenti contrattuali, se la critica consente di comprendere con precisione il decisum censurato.
  • La motivazione di appello è apparente quando si limita ad aderire per relationem alla decisione di primo grado senza confrontarsi effettivamente con la censura specificamente proposta dalla parte appellante.
  • Quando viene accolto il ricorso per violazione del requisito di specificità dell'appello e per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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