LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAbroga, nel secondo comma dell'art. 645 c.p.c., la locuzione che riduceva a metà i termini di comparizione. Disposizione transitoria: per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore la riduzione del termine di costituzione dell'attore (art.165, co.1 c.p.c.) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applica solo se l'opponente ha assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art.163‑bis, co.1. La norma è operativa dalla sua entrata in vigore; la disposizione transitoria riguarda solo i procedimenti pendenti a quella data.
Modifica art. 645 c.p.c. sui termini di comparizione
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