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Legge

LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

Normativa italiana012G0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Abroga, nel secondo comma dell'art. 645 c.p.c., la locuzione che riduceva a metà i termini di comparizione. Disposizione transitoria: per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore la riduzione del termine di costituzione dell'attore (art.165, co.1 c.p.c.) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applica solo se l'opponente ha assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art.163‑bis, co.1. La norma è operativa dalla sua entrata in vigore; la disposizione transitoria riguarda solo i procedimenti pendenti a quella data.

Modifica art. 645 c.p.c. sui termini di comparizione

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