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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20056/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1996, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa sul presupposto che, pur avendo cessato formalmente l'attività da anni, egli l'avesse continuata di fatto, omettendo inoltre la dichiarazione dei redditi e le scritture contabili obbligatorie. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente con determinazione dei ricavi e dei costi. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso originario per tardività, sostenendo che il termine per il deposito non doveva essere prorogato in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c. perché la disciplina sopravvenuta non era applicabile al caso. Il motivo di ricorso per cassazione censurava la decisione della CTR che aveva ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo applicando la proroga del sabato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo sulla violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 58, comma 3, l. n. 69 del 2009 e dell'art. 155, comma 5, c.p.c., affermando che la proroga del termine processuale scadente di sabato si applica ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 solo per i termini che scadano dopo l'entrata in vigore dell'art. 58 della l. n. 69 del 2009. Poiché nel caso concreto il termine per proporre il ricorso era già scaduto molto prima del 4 luglio 2009, la proroga non operava e il ricorso introduttivo doveva considerarsi tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    regola il termine per la proposizione del ricorso nel processo tributario; nel caso concreto la sua violazione è stata ravvisata per tardività del ricorso introduttivo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata quale base dell'accertamento del reddito d'impresa in presenza di omessa dichiarazione e mancata tenuta delle scritture contabili.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    la proroga al primo giorno non festivo si applica anche ai termini che scadono di sabato, ma solo nei limiti temporali fissati dalla disciplina transitoria e per i termini non ancora scaduti alla data di efficacia della norma sopravvenuta.

  • art. 2, comma 4, l. n. 263 del 2005

    le disposizioni sui commi aggiunti all'art. 155 c.p.c. entrano in vigore il 1 marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

  • art. 39 quater d.l. n. 273 del 2005 conv. in l. n. 51 del 2006

    ha modificato il regime transitorio della disciplina sul computo dei termini processuali.

  • art. 58, comma 3, l. n. 69 del 2009

    estende l'applicazione dei commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006, ma solo per il futuro e non per termini già scaduti alla data di entrata in vigore della norma.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    la disposizione transitoria non è stata interpretata come norma di interpretazione autentica; quindi opera soltanto per l'avvenire.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione di legge processuale determinante nullità della decisione impugnata.

Massime di principio

  • La proroga del termine processuale che scade di sabato, prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 solo per i termini che scadono dopo l'entrata in vigore della disciplina transitoria dell'art. 58, comma 3, l. n. 69 del 2009; non si estende ai termini già scaduti.
  • Le disposizioni transitorie che estendono nel tempo una regola processuale devono essere interpretate secondo il principio di irretroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., salvo chiara volontà legislativa di efficacia retroattiva.
  • Nel processo tributario, la tempestività del ricorso introduttivo va verificata in modo rigoroso: se il termine di impugnazione è spirato prima dell'entrata in vigore della norma che introduce la proroga per il sabato, il ricorso notificato il lunedì successivo è tardivo e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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