Cassazione Civile, Ordinanza n. 02922/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, emessi a seguito di due procedimenti penali definiti con patteggiamento per attività illecita di detenzione e spaccio di stupefacenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso contro l’avviso per il 2011 e rigettato quello per il 2012; in appello entrambe le decisioni erano state confermate dalla CTR. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, sostenendo che i proventi illeciti non potessero essere accertati con metodo induttivo e dovessero essere ricostruiti analiticamente sulla base degli atti del procedimento penale. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la questione dell’erronea applicazione del metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, gli importi effettivamente percepiti in relazione a prezzi, soggetti e quantità di dosi. L’Agenzia resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero congiuntamente esaminabili ma entrambi affetti da plurimi profili di inammissibilità: da un lato per difetto radicale di specificità, poiché il ricorso non ricostruiva adeguatamente le censure svolte nei gradi di merito né il contenuto delle decisioni impugnate; dall’altro perché tendeva surrettiziamente a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’art. 14 d.lgs. n. 537/1993 include i proventi illeciti tra i redditi diversi, se non soggetti a confisca, e non esclude affatto l’utilizzo di una procedura di accertamento analitica o analitico-induttiva basata anche su informazioni tratte dagli accertamenti penali. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile anche per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, né dimostrato che fossero diverse. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, L. n. 537/1993
I proventi derivanti da fatti illeciti rientrano tra i redditi diversi, se non soggetti a confisca; la norma non prevede un metodo vincolato di accertamento, sicché è ammissibile l’accertamento analitico o analitico-induttivo anche sulla base di elementi emersi in sede penale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di tassazione dei redditi illeciti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti consentiti; nella specie la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto dei presupposti e per doppia conforme.
Richiamato dal ricorrente quale base del metodo induttivo; la Corte non ha escluso in astratto il suo utilizzo nel caso di proventi illeciti.
artt. 38 e 41 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati nella sentenza impugnata come base della metodologia di accertamento utilizzata dall’amministrazione.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando la decisione è evidente.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando che siano diverse; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- I proventi di attività illecita, quando non soggetti a confisca, sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi; la legge non impone un unico modello di accertamento, potendo l’Ufficio utilizzare anche un accertamento analitico o analitico-induttivo fondato su elementi desunti dal procedimento penale.
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una puntuale ricostruzione delle censure svolte nei gradi di merito e delle decisioni impugnate; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorrente non confronta le rationes decidendi delle due sentenze di merito rese in doppia conforme e non dimostra che le basi fattuali delle decisioni siano diverse.
- La deduzione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il controllo di legittimità è precluso.
- È inammissibile in cassazione un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.
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