Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02922/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, emessi a seguito di due procedimenti penali definiti con patteggiamento per attività illecita di detenzione e spaccio di stupefacenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso contro l’avviso per il 2011 e rigettato quello per il 2012; in appello entrambe le decisioni erano state confermate dalla CTR. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, sostenendo che i proventi illeciti non potessero essere accertati con metodo induttivo e dovessero essere ricostruiti analiticamente sulla base degli atti del procedimento penale. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la questione dell’erronea applicazione del metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, gli importi effettivamente percepiti in relazione a prezzi, soggetti e quantità di dosi. L’Agenzia resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero congiuntamente esaminabili ma entrambi affetti da plurimi profili di inammissibilità: da un lato per difetto radicale di specificità, poiché il ricorso non ricostruiva adeguatamente le censure svolte nei gradi di merito né il contenuto delle decisioni impugnate; dall’altro perché tendeva surrettiziamente a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’art. 14 d.lgs. n. 537/1993 include i proventi illeciti tra i redditi diversi, se non soggetti a confisca, e non esclude affatto l’utilizzo di una procedura di accertamento analitica o analitico-induttiva basata anche su informazioni tratte dagli accertamenti penali. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile anche per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, né dimostrato che fossero diverse. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    I proventi derivanti da fatti illeciti rientrano tra i redditi diversi, se non soggetti a confisca; la norma non prevede un metodo vincolato di accertamento, sicché è ammissibile l’accertamento analitico o analitico-induttivo anche sulla base di elementi emersi in sede penale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di tassazione dei redditi illeciti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti consentiti; nella specie la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto dei presupposti e per doppia conforme.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale base del metodo induttivo; la Corte non ha escluso in astratto il suo utilizzo nel caso di proventi illeciti.

  • artt. 38 e 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati nella sentenza impugnata come base della metodologia di accertamento utilizzata dall’amministrazione.

  • art. 375, n. 1, c.p.c.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando la decisione è evidente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando che siano diverse; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • I proventi di attività illecita, quando non soggetti a confisca, sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi; la legge non impone un unico modello di accertamento, potendo l’Ufficio utilizzare anche un accertamento analitico o analitico-induttivo fondato su elementi desunti dal procedimento penale.
  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una puntuale ricostruzione delle censure svolte nei gradi di merito e delle decisioni impugnate; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorrente non confronta le rationes decidendi delle due sentenze di merito rese in doppia conforme e non dimostra che le basi fattuali delle decisioni siano diverse.
  • La deduzione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il controllo di legittimità è precluso.
  • È inammissibile in cassazione un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.