Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22999/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato per i reati di: 1) porto illegale di una carabina Franchi cal. 308 dotata di visore notturno (artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895) e 2) tentato omicidio di due persone, colpite da un proiettile esploso il 10 giugno 2025 in un campo coltivato dall'imputato alle ore 05:00 (una vittima gravemente ferita). Il ricorrente deduceva cinque motivi: vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al tentato omicidio (contestando la certezza che il colpo abbia raggiunto volontariamente le persone), inconfigurabilità del tentativo (richiamando desistenza volontaria per l'esplosione di un solo colpo e contestando la distanza di 174 metri), mancanza dell'animus necandi (rapporti di cordialità con le vittime; possibile dolo eventuale o intimidatorio), infondata incolpazione per porto illegale (attività di selezione cinghiali e iscrizione all'albo dei selettori) e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (tempo trascorso tra fatto e misura, comportamento successivo dell'indagato, sequestro dell'arma, assenza di precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondate, nei termini indicati, alcune censure relative alla carenza motivazionale del Tribunale del riesame in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato (in particolare la mancata analisi compiuta della percezione, da parte dell'imputato, della presenza di persone nell'auto a 174 metri di distanza e in condizioni di visibilità precaria) e all'adeguata valutazione delle esigenze cautelari. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente all'addebito relativo al capo b) (tentato omicidio) e alla valutazione delle esigenze cautelari; la vicenda è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., con piena libertà di decisione su tali punti. Sono state invece confermate le censure respinte: la qualificazione del porto illegale dell'arma è stata ritenuta corretta (la mancata registrazione sulla piattaforma degli 'selettori' rendeva il porto estraneo allo scopo strettamente consentito). La decisione non ha comportato la rimessione in libertà immediata; sono disposti adempimenti di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario e annotazioni ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 4 e 7

    Limitano l'uso ed il porto delle armi per attività venatoria/di selezione; il porto dell'arma risulta illecito quando effettuato per finalità diverse da quelle strettamente consentite (es. attività non autorizzata di selezione senza la necessaria registrazione sulla piattaforma)

  • codice penale, art. 575

    Norma che disciplina l'omicidio; richiamata nel quadro dell'accertamento del dolo (dolo diretto/alternativo) e dell'integrazione del tentato omicidio

  • codice penale, art. 56

    Disciplina il tentativo di reato; il giudice deve valutare se la condotta integra il tentativo o se sussistono elementi (es. desistenza volontaria) che escludono il tentativo

  • codice penale, art. 61, n. 5

    Aggravante per aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (qui: azione in aperta campagna alle ore 05:00)

  • codice di procedura penale, art. 273

    Indica il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessario per le misure cautelari; in sede di legittimità si verifica la motivazione e l'adeguatezza degli elementi indiziari

  • codice di procedura penale, art. 274

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, ecc.); il giudice deve motivare in modo specifico la scelta della misura, considerando anche elementi quali il tempo trascorso, il sequestro dell'arma e il comportamento dell'indagato

  • codice di procedura penale, art. 275

    Previsioni relative alle alternative e gradazioni delle misure cautelari; utilizzata nel confronto sulla congruità della misura applicata

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione/travisamento della prova (esame delle doglianze difensive circa la ricostruzione fattuale)

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) invocati per vizio di motivazione, inosservanza di norme e travisamento della prova)

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Dispone la competenza per il nuovo giudizio in sede di riesame dopo annullamento dell'ordinanza cautelare; qui usato per rinvio al Tribunale di Napoli

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Prevede l'inoltro di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; disposto dalla Corte

  • decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, art. 52

    Norma sulla protezione dei dati personali; indicazione di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento e annotazione amministrativa

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione sindaca la motivazione solo per vizio di legge o manifesta illogicità: non può riformare i fatti ma deve verificare che il giudice di merito abbia argomentato adeguatamente e risposto alle censure difensive.
  • Il giudice del riesame deve esaminare in modo compiuto tutte le deduzioni difensive sollevate; la mera riedizione degli elementi di polizia giudiziaria senza un dialogo critico con le censure è insufficiente.
  • Per qualificare il comportamento come tentato omicidio è essenziale una seria valutazione dell'elemento psicologico: va provato che l'agente abbia percepito la presenza di persone come bersaglio (la percezione del carattere umano del bersaglio è rilevante, specie se la distanza e le condizioni di visibilità possono aver indotto errore).
  • La sussistenza del tentativo non viene automaticamente esclusa dal fatto che sia stato esploso un solo colpo; la desistenza volontaria va valutata caso per caso e non può essere dedotta meccanicamente dal numero di colpi sparati.
  • Il porto di un'arma autorizzato per specifiche finalità (caccia/selezione) perde la sua liceità quando sia svolto per finalità divergenti o in violazione delle formalità richieste (es. mancata registrazione sulla piattaforma dei selettori): ciò può integrare il reato di porto illegale.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari occorre motivare specificamente la scelta della misura (proporzionalità e attualità): elementi quali il tempo intercorso dal fatto, il sequestro dell'arma, il comportamento post-evento e l'assenza di precedenti sono fattori rilevanti da considerare.
  • La Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio quando rilevi carenze motivazionali non risolvibili senza che il giudice di merito riesamini le questioni; il rinvio lascia al giudice di merito piena libertà di valutazione, purché dia risposta motivata ai punti indicati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.