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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame; il ricorrente censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (richiamando artt. 273, 292 comma 2 lett. c), 309 comma 9 c.p.p. e artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90) e deduce carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare contesta la valutazione del ruolo contestato (quale fornitore stabile del sodalizio) e la durata del suo apporto (sostiene che le condotte sono comprese tra novembre 2020 e gennaio 2021 e non tra novembre 2019 e gennaio 2021), nonché la mancanza di essenzialità e consapevolezza dell'adesione al fine comune del gruppo, considerando altresì la non esclusività del suo canale di approvvigionamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: l'ordinanza genetica e il provvedimento del Tribunale della Libertà erano corretti nel ritenere l'esistenza dell'associazione e nel qualificare Lo Muto come fornitore stabile del sodalizio. Il Collegio ha ritenuto provate, alla stregua degli elementi investigativi e delle conversazioni acquisite, la continuità, la rilevanza quantitativa ed economica delle forniture, la partecipazione cosciente al programma criminoso e l'affectio societatis (anche rafforzata dal vincolo di parentela e dalla ripetizione di modalità operative). Ha inoltre escluso che un'errata perimetrazione temporale, ove anche esistita, potesse compromettere la valutazione complessiva della stabile inserzione nel gruppo, e ha ritenuto irrilevante la non esclusività delle forniture alla luce della qualità, quantità e ripetitività delle operazioni. Ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 74

    Norma sostanziale di riferimento per il reato di traffico di stupefacenti: la Corte l'ha richiamata quale base delle contestazioni penali e ha confermato che le condotte del ricorrente rientrano nelle fattispecie aggravate e nella struttura delinquenziale prevista dalla normativa sugli stupefacenti.

  • d.P.R. 309/90, art. 80, comma 1, lett. e)

    Richiamata come parametro di aggravamento/contestazione collegata ai reati di stupefacenti; il Collegio ha considerato le circostanze aggravanti nel valutare la gravità indiziaria complessiva.

  • d.P.R. 309/90, art. 73

    Norma sulle pene in materia di stupefacenti citata nel ricorso; la Corte l'ha richiamata nel quadro delle imputazioni ma non ha ritenuto che la sua applicazione sia stata erronea dai giudici di merito.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica). La Corte ha esaminato i cennati profili e li ha ritenuti infondati: la motivazione dei giudici di merito è risultata congrua e coerente rispetto agli elementi istruttori.

  • cod. proc. pen., art. 273

    Richiamato nel ricorso come normativa da essere correttamente applicata; dalla decisione emerge che la Suprema Corte non ha ravvisato errore di applicazione rispetto agli aspetti procedurali indicati.

  • cod. proc. pen., art. 292, comma 2, lett. c)

    Norma relativa ai limiti e contenuto dell'ordinanza: invocata dal ricorrente sulla presunta erronea applicazione, la Corte non ha ritenuto fondata la censura in merito alla motivazione e alla valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 309, comma 9

    Richiamata dal ricorrente; la Corte non ha riscontrato violazioni che giustifichino l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma processuale richiamata dal Procuratore generale nelle conclusioni; nella fase di udienza il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice di merito, ma la Corte ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall'indagato.

Massime di principio

  • La qualifica di 'fornitore stabile' nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si valuta sulla base della continuità, stabilità, rilevanza quantitativa ed economica delle forniture e della loro ripetitività; non è necessaria l'esclusività del canale di approvvigionamento.
  • La prova dell'affectio societatis richiede elementi fattuali quali durata dell'accordo, modalità di azione comune, contenuto economico delle transazioni e la rilevanza del contraente per il sodalizio: la reiterazione e l'interesse condiviso a immettere droga sul mercato sono indici decisivi.
  • Un'errata o imprecisa delimitazione temporale delle condotte, seppur lamentata, può essere irrilevante se la valutazione complessiva degli elementi istruttori dimostra comunque un inserimento organico e stabile dell'indagato nell'associazione.
  • La non esclusività delle forniture non esclude la partecipazione associativa qualora le forniture siano di tale qualità/quantità e frequenza da incidere significativamente sull'operatività dell'organizzazione.
  • In sede di controllo in Cassazione sui motivi di impugnazione attinenti alla motivazione e alla valutazione della gravità indiziaria, la Corte verifica la coerenza, completezza e logicità della decisione di merito; motivazioni puntuali e basate su fonti probatorie (conversazioni, transazioni economiche, rapporti personali) possono resistere al sindacato di legittimità.
  • Per contestare proficuamente la qualificazione di partecipazione associativa è necessario dimostrare, non solo la brevità o la non esclusività dell'apporto, ma l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi che configurano la stabile partecipazione (continuità, consapevolezza e volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio).

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