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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva semplice contestata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), dato che la sentenza non valuta né applica né esclude la recidiva nonostante fosse contestata; 2) inosservanza di legge e mancata valutazione circa l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia a pena espiata prevista dall'art. 86 del d.P.R. 309/90 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), nonostante la motivazione contenga elementi sulla pericolosita' dell'imputato (status di cittadino extracomunitario, irregolare, senza fissa dimora, precedenti, circostanze di flagranza, denaro ingiustificato e appunti rilevanti).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo. La Corte ha rilevato l'assenza di motivazione sulla recidiva e la contraddittorieta' della valutazione circa i precedenti e il profilo personologico rispetto alla mancata statuizione sull'espulsione; ha quindi disposto che il Tribunale, pur mantenendo ferme le conclusioni sulla responsabilita', si pronunci nuovamente sulla sussistenza o meno della recidiva e sulla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione previa verifica delle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che disciplina il reato di cui l'imputato è stato ritenuto colpevole; utilizzata per individuare il tipo di illecito per il quale è stata pronunciata la condanna.

  • d.P.R. 309/1990, art. 86

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia a pena espiata per gli stranieri; la Corte ha rilevato che il giudice di merito deve motivare espressamente se e perché la misura si applica o meno, verificando le condizioni di legge.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Giorno di cassazione utilizzato per censurare l'omessa motivazione su punto decisivo (qui: la recidiva); la Corte ha condiviso la censura per insufficiente motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente il ricorso per inosservanza di norme di diritto; invocato per la mancata valutazione/decisione circa la misura di sicurezza dell'espulsione.

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale; disciplina profili di impugnabilità e contributo del Procuratore generale in sede di cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 608

    Norma citata nel richiamo giurisprudenziale: disciplina l'impugnazione in cassazione per questioni relative alla sentenza di condanna pronunziata in abbreviato che ometta di statuire sull'espulsione.

  • cod. proc. pen., art. 623, comma 1, lett. d)

    Previsione del rinvio al giudice di merito in caso di annullamento per vizio relativo alla mancata statuizione sulla misura di sicurezza; la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale per decidere la questione.

  • Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Rv. 283639-01)

    La sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la via impugnatoria corretta quando il giudice in abbreviato omette di statuire sull'espulsione: impugnazione in cassazione e, se annullata, rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se la recidiva è contestata nell'imputazione, il giudice deve valutare espressamente e motivare l'applicazione o l'esclusione della recidiva nella sentenza; l'omessa motivazione configura motivo di cassazione per il pubblico ministero.
  • In caso di rito abbreviato, l'omissione di una statuizione sulla misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90 non è rimediabile con il rimedio del tribunale di sorveglianza ma può essere impugnata in Cassazione; la Corte di legittimità può annullare e rinviare perché il giudice valuti la misura.
  • La valutazione della pericolosità sociale, dei precedenti e degli elementi indiziari (es. denaro ingiustificato, appunti di spaccio, flagranza) deve essere coerente: se il giudice valorizza tali elementi deve anche spiegare se e come incidono sull'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione.
  • L'annullamento disposto per carenze motivazionali non implica necessariamente la riforma del giudizio di colpevolezza: la Cassazione può rinviare al giudice di merito affinché integri la motivazione e decida sulle questioni omesse, fermo restando il giudizio di responsabilità già accertato.
  • Il pubblico ministero può utilizzare specifiche forme d'impugnazione (anche avvalendosi di norme emergenziali come art. 23 d.l. 137/2020 ove applicabile) per far valere carenze di motivazione su punti decisivi anche quando la sentenza è resa in rito abbreviato.
  • In fase di nuova decisione in sede di rinvio il giudice deve verificare i presupposti di legge per l'applicazione della recidiva e della misura di espulsione, motivando separatamente e tenendo conto della normativa penale e degli interessi di prevenzione e sicurezza pubblica.

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