Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnavano la sentenza di appello per motivi differenti. Massimo Scalabrino denunciava: carenza di motivazione e travisamento della prova con particolare riferimento alle intercettazioni e al principio del ne bis in idem; errata qualificazione giuridica (contestata mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per la lieve entità rispetto al capo B); e vizio nella qualificazione del fatto di cui al capo E) (sulla natura del reato: violenza privata vs tentata estorsione). Stefano Cotogno lamentava: erronea qualificazione del suo ruolo (concorso di persone vs mera connivenza non punibile), motivazione illogica e generica nella ricostruzione del suo contributo, e mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Michele Cotogno deduceva principalmente la mancata riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) e la contraddittorietà della motivazione alla luce della sua assoluzione dal capo A).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Massimo Scalabrino (manifestamente infondato o generico) e ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso di Michele Cotogno, confermando di conseguenza le statuizioni di merito su di loro e condannandoli alle spese processuali e a un'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Per Stefano Cotogno la Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente nel discrimine tra concorso e mera connivenza e nella valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato; dunque per Stefano è disposta una nuova valutazione di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sulle sostanze stupefacenti), art. 73
La Corte ricorda che la valutazione della lieve entità richiede un esame complessivo degli indici previsti dall'art. 73, comma 5, e che il giudice deve esplicitare nella motivazione di avere valutato tutti gli aspetti normativamente rilevanti; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto prevalenti elementi indicativi di professionalità e diffusione non episodica, escludendo la lieve entità
art. 110; art. 81; art. 648; art. 629; art. 610
Art.110 (concorso di persone): la Corte richiama la differenza tra concorso e mera connivenza; art.81 e altre norme sulla responsabilità personale sono state applicate nella ricostruzione delle condotte; art.648 (ricettazione/provento di furto) e art.629/610 (reati relativi a violenza privata/estorsione) sono richiamati nella qualificazione dei singoli capi di imputazione e analizzati in relazione agli elementi probatori
Art.649 (ne bis in idem procedurale): la Corte osserva che l'eccezione relativa al divieto del bis dev'essere adeguatamente motivata; l'argomentazione difensiva, generica, non è stata ritenuta sufficiente. Art.616 (spese per ricorso inammissibile): applicata per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- L'interpretazione delle intercettazioni e l'identificazione dei riferimenti criptici (soprannomi, termini convenzionali) sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se si fondano su criteri manifestamente inaccettabili o contraddittori.
- Per ottenere la riqualificazione di una detenzione di stupefacenti nella ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) la difesa deve contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito dimostrando che tutti gli indicatori normativi (quantitativi e qualitativi) ponderati avrebbero dovuto condurre a diversa valutazione; occorre che il giudice dimostri di aver valutato compiutamente e motivato la scelta.
- La distinzione tra concorso nel reato e mera connivenza non punibile richiede la prova di un apporto consapevole e positivo (materiale o morale) all'altrui proposito criminoso; la mera convivenza e la collocazione di cose in parti comuni non sono di per sé sufficienti a fondare il concorso, salvo che emergano elementi probatori che attestino un 'quid pluris' (collaborazione continuativa, controllo, disposizione o benefici diretti).
- Le doglianze generiche o che introducono fatti non emergenti dalla sentenza impugnata (circostanze nuove non dibattute) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione: l'atto deve confrontarsi direttamente e in modo articolato con la motivazione del giudice di merito.
- La spontanea consegna di stupefacente o armi al momento della perquisizione non determina automaticamente la prova del dominio esclusivo o del concorso attivo; tale condotta va valutata nel contesto probatorio complessivo e richiede che la motivazione espliciti il valore probatorio attribuito a quelle dichiarazioni o atti.
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