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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 8 e 5 del d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: insufficiente e contraddittoria prova del dolo specifico di evasione; valutazione errata e inversione dell'onere probatorio da parte dei giudici di merito, che si sarebbero basati su mere deduzioni degli accertatori dell'Agenzia delle Entrate anziché su elementi concreti; produzione di contratto e dichiarazioni testimoniali a sostegno della normalità delle operazioni; richiesta, in subordine, della declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 8 e della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero per lo più di carattere valutativo e fattuale e pertanto inesaminabili in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiamando più elementi convergenti (assenza dell'attivita' indicata nel codice dell'impresa, mancanza di documentazione di ordini, trasporto e pagamenti, il fatto che il fornitore non disponesse materialmente dei beni, inesistenza dei beni tra le rimanenze, dichiarazioni contraddittorie del fornitore, assenza di strumenti operativi dell'impresa). Ha ritenuto provato anche il dolo specifico di evasione, desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti quali l'entita' del superamento della soglia di punibilita', la consapevolezza del volume d'affari e il mancato pagamento delle imposte dovute. Ha respinto la rilevanza della causa di particolare tenuità in ragione del numero delle fatture e della significativa entita' dell'imposta evasa. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto come inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria; la Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; elemento oggettivo e dolo specifico possono essere dedotti da elementi indiziari concreti e convergenti (assenza di documentazione, incompatibilita' dell'attivita', mancanza di mezzi operativi, dichiarazioni contraddittorie).

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Omessa dichiarazione fiscale; il fine di evasione puo' essere desunto dall'entita' del superamento della soglia di punibilita', dalla piena consapevolezza del volume d'affari e dal comportamento successivo (mancato pagamento), purché non ricorrano elementi che generino dubbi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)

    Censura di motivazione e violazione di legge; la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi come prevalentemente valutativi e quindi inammissibili ai sensi dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuità; non applicabile nel caso concreto per il numero delle fatture e la rilevante entita' dell'imposta evasa, elementi che escludono la scarsa offensività.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Ammissione della prova indiziaria: il dolo specifico puo' essere provato anche mediante indizi purché gravi, precisi e concordanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in assenza di assenza di colpa nella determinazione della inammissibilita'.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in udienza.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' possibile ottenere la rivalutazione delle prove di fatto: i motivi che riguardano valutazioni probatorie e la credibilita' delle fonti sono, di regola, inammissibili.
  • Il dolo specifico di evasione puo' essere provato anche mediante indizi multipli; elementi come l'entita' del superamento della soglia di punibilita', la consapevolezza del volume d'affari e il mancato pagamento delle imposte costituiscono indizi rilevanti per il fine di evadere.
  • La fittizieta' delle fatture puo' essere desunta da un insieme di elementi materiali e documentali (assenza di ordini, trasporto, pagamenti, incompatibilita' con il codice di attivita', assenza di rimanenze, contraddizioni delle dichiarazioni, carenza di mezzi operativi).
  • La mera addebrazione della responsabilita' sull'operato del commercialista o la produzione di contratti non escludono automaticamente la responsabilita' penale: occorre che tali elementi siano concreti e provino l'effettiva causa esonerativa.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva che tiene conto sia della quantita' di atti e della modalita' della condotta sia dell'entita' del danno o dell'imposta evasa; piu' episodi o una rilevante evasione escludono generalmente la tenuità.
  • Se la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non e' possibile far valere in quella sede la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.

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