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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genovese ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi: 1) violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancata o insufficiente motivazione sul capo relativo all'art.8 d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), lamentando in particolare la mancata escussione del legale rappresentante della Package Service S.r.l.; 2) illogicità della motivazione rispetto all'art.10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione delle scritture contabili), per avere la Corte tratto il dolo dallo status post factum (mancata attivazione per reperire la documentazione) e non dagli elementi probatori rilevanti; 3) errata applicazione dell'art.10 d.lgs. 74/2000 perché la fattispecie sarebbe a condotta commissiva e non si sarebbe fornito un "quid pluris" rispetto a una mera omissione (il comportamento sarebbe stato solo di mancata consegna).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono stati ritenuti generici e, in parte, non devoluti al giudice di merito. In particolare, sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse puntuale e coerente nel ritenere provata l'attività di "cartiera" considerando la mancanza di struttura, personale e mezzi; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia basato la prova del dolo su un unico elemento post factum ma su un complesso di elementi (mancata esibizione di scritture, incidenza sulla ricostruzione dei redditi, non veridicità della giustificazione); sul terzo motivo la Corte ha rilevato tardività e genericità e ha ricordato che l'occultamento può essere logicamente desunto anche da comportamenti omissivi integrati da ulteriori elementi (irreperibilità dei documenti, indicazioni non veritiere circa il luogo di conservazione). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare, in favore della Cassa delle ammende, la somma equitativamente determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000

    Art.5: omissione della presentazione delle dichiarazioni; Art.8: emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (ruolo di "cartiera"); Art.10: occultamento o distruzione delle scritture contabili, la cui sussistenza può essere desunta da elementi che dimostrino l'intenzionalità di rendere irreperibili i documenti

  • D.P.R. 633/1972

    Prevedono l'obbligo, a carico dell'operatore economico, di comunicare il luogo di conservazione della documentazione contabile; la mancata indicazione/veridicità può concorrere a dimostrare il comportamento evasivo/occultativo

  • D.P.R. 600/1973

    Analogamente impone obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione contabile, rilevanti per valutare la sussistenza dell'eventuale occultamento

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e art. 616

    art.606 c.p.p.: specifica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi generici o non devoluti; art.616 c.p.p.: conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese)

  • Legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in €3.000 la somma da versare in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità, con riferimento alla esigenza di valutare la responsabilità del ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 3, n. 49997 del 16/09/2019 (Marotta); Sez. 3, n. 39350/2021; Sez. IV, n. 50256 del 14/12/2023; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; altre pronunce richiamate nella motivazione

    Sulla base di precedenti, la Corte conferma che: a) la fattispecie di art.10 può essere provata anche mediante elementi indiziari che dimostrino la definitiva irreperibilità dei documenti; b) la motivazione deve rispondere alle censure specifiche e non essere genericamente riproduttiva; c) il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o non devoluti al giudice di merito

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riferite direttamente alle argomentazioni del giudice di merito: doglianze generiche o prive di "specificità estrinseca" sono inammissibili.
  • Non è sempre necessario dimostrare materialmente un atto di occultamento: l'elemento commissivo previsto dall'art.10 d.lgs.74/2000 può essere logicamente desunto da un insieme di comportamenti omissivi e da elementi che rendono i documenti definitivamente irreperibili (es. indicazioni non veritiere sul luogo di custodia, mancata esibizione, interesse a ostacolare la ricostruzione).
  • Le contestazioni relative all'inesistenza oggettiva delle operazioni (es. testimonianza della controparte commerciale) attengono al profilo dell'"inesistenza oggettiva" e non sempre contrastano con l'accusa di interposizione (ruolo di "cartiera"); occorre chiarire quale profilo probatorio si intende colpire.
  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state previamente dedotte al giudice di appello; omettere di proporre un motivo in appello equivale a precluderne la trattazione in sede di legittimità.
  • Per contrastare una ricostruzione che desume il dolo da un insieme di elementi, la difesa deve fornire elementi probatori concreti e specifici (es. prova che i documenti erano effettivamente stati consegnati e poi smarriti dal consulente), non solo affermazioni generiche di collaborazione.
  • Quando si contesta la motivazione del giudice di merito è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni addotte: la mera enunciazione di richieste istruttorie omesse non è sufficiente se non si spiega in che modo quelle omissioni abbiano inciso sul convincimento del giudice.

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