Cassazione Civile, Ordinanza n. 09980/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per più annualità nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta e, separatamente, nei confronti della persona fisica che aveva agito per essa, ritenuta coobbligata solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, per l'annualità residua oggetto del giudizio di legittimità, che l'atto fosse invalido perché non notificato anche all'associazione e che, comunque, l'omessa rituale notifica all'ente principale rendesse inesistente o inefficace la pretesa anche verso il coobbligato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972, 38, 1298 e 1299 c.c. e 53 Cost., sostenendo che il soggetto che agisce per l'associazione sarebbe obbligato solo in via residuale rispetto al debito principale dell'ente e che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare prima e comunque anche all'associazione l'avviso di accertamento; lamentava inoltre che l'atto fosse stato notificato a persona diversa dal legale rappresentante dell'associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo, in parte, inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva descritto in modo adeguato la pretesa notifica irregolare all'associazione né il difetto di qualità del soggetto destinatario della notifica. In ogni caso, ha giudicato il motivo manifestamente infondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata sull'art. 38 c.c., ha affermato che la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non dipende dalla sola titolarità della carica, ma dall'attività negoziale o gestionale concretamente svolta e che, in materia tributaria, essa opera come garanzia ex lege, accessoria ma non sussidiaria, per il debito dell'associazione. Da ciò deriva che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di solidarietà, può scegliere liberamente a quale obbligato rivolgersi e non è tenuta a notificare l'avviso a tutti i coobbligati, né necessariamente anche all'associazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta deriva dall'attività concretamente svolta per l'ente; in materia tributaria tale responsabilità ha natura solidale e di garanzia ex lege, accessoria ma non sussidiaria rispetto al debito dell'associazione.
In presenza di obbligazione solidale, il creditore può scegliere liberamente a quale obbligato rivolgersi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della residualità della sua posizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della residualità della sua posizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal Capo dell'Ufficio"
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui la norma imporrebbe la notifica a tutti i soggetti coinvolti; nel caso di solidarietà è sufficiente la notifica al coobbligato scelto dall'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio decisivo.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo il dispositivo finale.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, il creditore può rivolgersi a uno solo dei coobbligati senza dover notificare l'atto a tutti gli altri, salvo diversa previsione di legge.
- Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente si fonda sull'attività concretamente svolta e opera come garanzia ex lege, non come debito proprio dell'agente.
- In materia tributaria relativa ad associazioni non riconosciute, la responsabilità del soggetto che ha operato per l'ente è accessoria ma non sussidiaria rispetto a quella dell'associazione; non sussiste un beneficium excussionis in favore del coobbligato persona fisica.
- La notifica dell'avviso di accertamento a uno solo dei coobbligati solidali è legittima quando la pretesa fiscale è azionata nei confronti di un'obbligazione solidale.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti processuali e alla dedotta invalidità della notificazione; affermazioni generiche o non documentate determinano inammissibilità del motivo.
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