Cassazione Civile, Ordinanza n. 27756/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui, all’esito di indagini finanziarie sui conti bancari dei due soci, l’Amministrazione aveva attribuito alla società un maggior reddito, ritenendo presuntivamente imponibili le movimentazioni rilevate. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo sufficiente la prova dell’estraneità delle somme all’attività sociale. In Cassazione l’Ufficio ha dedotto: 1) omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., del fatto decisivo costituito dal reddito negativo della società nell’anno 2011, con riferimento all’attività di affitto di un immobile ad uso ufficio; 2) violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto giustificati i movimenti bancari sulla base di elementi generici, come la presenza dei soci al casinò in concomitanza con alcune operazioni, senza una prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione a vincite o giocate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non allegato un fatto storico controverso e decisivo, e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che, in tema di accertamenti bancari, il contribuente deve offrire una prova contraria specifica, analitica e riferita a ogni singola operazione; non basta una giustificazione globale o indiziaria basata sulla mera coincidenza temporale tra presenza al casinò e movimentazioni sui conti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dagli atti o dalla sentenza, sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo; non basta la mancata valutazione di elementi istruttori.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiede il rispetto degli oneri di produzione e specificazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Le movimentazioni sui conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di redditi imponibili, superabile solo con prova liberatoria specifica del contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
In materia IVA, le indagini finanziarie fondano un meccanismo presuntivo analogo, con onere di prova contraria a carico del contribuente.
L’onere di provare l’estraneità delle singole operazioni bancarie a fatti imponibili grava sul contribuente che intenda vincere la presunzione fiscale.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR non può valorizzare elementi generici o non analiticamente riferiti alle singole operazioni.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni può essere vinta solo mediante prova contraria analitica, con riferimento a ciascun singolo versamento o prelievo e alla sua specifica causa giustificativa.
- Non è sufficiente una difesa fondata su elementi generici, su ricostruzioni per masse o su circostanze meramente compatibili con una spiegazione alternativa: occorre dimostrare la riferibilità puntuale di ogni operazione a fatti non imponibili.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’allegazione di un fatto storico decisivo, effettivamente controverso e non di una mera critica alla valutazione delle prove.
- Quando la prova contraria è particolarmente peculiare, il giudice deve verificarne rigorosamente l’efficacia dimostrativa, senza sostituire alla dimostrazione specifica una valutazione di mera plausibilità o verosimiglianza.
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