Cassazione Civile, Sentenza n. 17814/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata agli eredi non fosse stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico alla de cuius; gli enti ricorrenti deducono plurime censure, tra cui omissione di pronunciamento sulla indeterminatezza della domanda, carenza e apparente motivazione della sentenza d'appello, e deducono che la notifica alla originaria debitrice defunta e il titolo esecutivo già notificato legittimano l'azione nei confronti degli eredi senza necessità di ulteriori notifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione con riferimento ai primi due motivi (omessa pronuncia e motivazione apparente), ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia pronunciata sull'eccezione di indeterminatezza della domanda e non abbia fornito adeguata disamina degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati nella motivazione. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiama il principio dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte; la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia sulla specifica eccezione di indeterminatezza della domanda da parte della Corte d'appello
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma invocata come base di doglianza per vizio di motivazione o omessa motivazione; utilizzata per inquadrare i primi motivi del ricorso
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
d.lgs. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Rilevata la carenza di motivazione dell'appello in relazione agli elementi da cui il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento; la Corte ha censurato la motivazione meramente apparente
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Richiamato in relazione all'ammissibilità/determinazione della domanda: la Corte ha considerato fondata la censura sull'inammissibilità del ricorso per mancata determinazione della cartella impugnata, in quanto la Corte d'appello non ha risolto l'eccezione di indeterminatezza
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Invocato dagli appellanti in relazione agli effetti della notifica all'originaria debitrice defunta; la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito sulla questione sostanziale ma ha richiamato che la pronuncia d'appello è carente sul piano motivazionale
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 65
Richiamato a sostegno del principio di unità della intimazione per una pretesa unitaria; la Corte non ha deciso la questione sostanziale ma ha ritenuto assorbite le ulteriori censure in ragione dell'accoglimento dei vizi processuali
Richiamato dagli appellanti in relazione alla pluralità di obbligati e all'unicità della prestazione; la Corte non ha risolto nel merito la questione sostanziale
Richiamato in ordine all'efficacia nei confronti degli eredi del titolo esecutivo notificato al defunto; la Corte non ha deciso il merito e ha rimesso la valutazione al giudice di merito dopo la cassazione per vizi motivazionali
Richiamato con riferimento all'estensione del giudicato esterno; la Corte ha chiarito che il giudicato esterno vincola solo quando soggetti, causa petendi e petitum coincidono, e non quando le pronunce riguardano atti individuali e distinti
Massime di principio
- Il ricorso deve indicare con precisione l'atto tributario impugnato (numero e data della cartella) altrimenti il giudice può rilevare l'indeterminatezza e dichiarare l'inammissibilità o disporre la necessaria integrazione; l'eccezione di indeterminatezza va specificamente affrontata in motivazione
- La motivazione della sentenza d'appello deve indicare e discutere espressamente gli elementi probatori e il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione; riferimenti generici alle risultanze non sono sufficienti e possono determinare cassazione per motivazione apparente
- Il giudicato esterno ha efficacia vincolante solo se soggetti, causa petendi e petitum sono identici; sentenze pronunciate nei confronti di altri coeredi e su atti distinti non vincolano automaticamente il giudice rispetto all'erede chiamato in giudizio
- La questione se la notifica della cartella o del titolo esecutivo all'originaria debitrice defunta valga automaticamente come notifica agli eredi richiede valutazione fattuale e giuridica specifica; non può essere risolta con argomentazioni generiche e va esaminata dal giudice di merito con adeguata motivazione
- Se la Corte di merito omette di pronunciarsi su questioni rilevanti o dà motivazioni apparenti, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi di completezza ed esaustività della motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17807/2025 del 01/07/2025
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17813/2025 del 01/07/2025
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17815/2025 del 01/07/2025
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17816/2025 del 01/07/2025
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17821/2025 del 01/07/2025
- Sentenza civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 17831/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →