Cassazione Civile, Sentenza n. 17807/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di IRES per investimenti ambientali realizzati nel 2010 e dedotti ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, l. 23/12/2000 n. 388 (c.d. Tremonti Ambiente) per gli anni d'imposta 2011-2013. L'Agenzia, contestando il rimborso, ha proposto tre motivi: 1) la decadenza dall'agevolazione per effetto dell'abrogazione della norma dal 26.06.2012 (d.l. 83/2012), rilevando che la procedura di rimborso non era stata avviata prima di tale data; 2) la mancata sussistenza del presupposto dell'agevolazione in quanto l'energia prodotta dall'impianto era venduta sul mercato e non impiegata nel ciclo produttivo dell'impresa (mancanza di inerenza); 3) la mancata valutazione, da parte della CTP, dei requisiti e limiti posti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva parzialmente riformato riducendo il rimborso del 10%. L'Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (decadenza) ritenendo che il diritto all'agevolazione si determina alla data di realizzazione dell'investimento (riconoscendo la giurisprudenza e la dichiarazione dell'Agenzia n. 58/E/2016 secondo cui rileva la data di completamento dell'impianto, entro il 25.06.2012). Ha invece accolto il secondo motivo: l'agevolazione ex art. 6 l. 388/2000 spetta solo per investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente causati dall'attività dell'impresa stessa (principio di inerenza); la produzione di energia destinata alla vendita non soddisfa tale requisito, per cui il beneficio non è dovuto. Il terzo motivo è stato respinto. Nel complesso la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei termini della motivazione (secondo motivo) e ha cassato la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti Ambiente)
"La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile"; "Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali ... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente"
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il beneficio spetta solo per investimenti riferibili a danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa stessa (principio di inerenza), escludendo gli investimenti diretti a attività il cui oggetto sociale è la prevenzione/bonifica di danni causati da terzi o la produzione/cessione di energia non impiegata nel ciclo aziendale
d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134)
abrogazione della disposizione agevolativa a decorrere dal 26 giugno 2012
L'abrogazione incide sul regime di applicabilità temporale dell'agevolazione; tuttavia rileva la data di realizzazione dell'investimento (entro il 25/06/2012) e non la data di presentazione dell'istanza di rimborso
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Norma disciplinante l'istanza di rimborso; utilizzata nel quadro procedurale per il rimborso d'imposta (riferimento procedurale senza specifica interpretazione sostanziale nel testo)
Comunicazioni Commissione Europea e Regolamento CE n. 800/2008
Com 2001/C37 del 03.02.2001; 2008/C82/01; Regolamento CE n. 800/2008
Citate dall'Agenzia nel quadro del controllo sugli aiuti di Stato; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione dell'inerenza evita la trasformazione dell'agevolazione in aiuto di Stato a favore di un particolare settore e sostiene la limitazione dell'agevolazione agli investimenti inerenti all'attività propria dell'impresa
artt. 2697, 2702, 2729 c.c.; art. 115 c.p.c.; art. 14 preliminare c.p.c.
Norme processuali e di onere della prova citate nell'ambito del ricorso; la Corte non le ha ritenute decisive per prevalere sul principio sostanziale di inerenza
Massime di principio
- Il diritto all'agevolazione ex art. 6 l. 388/2000 si determina in base alla data di realizzazione dell'investimento: gli impianti completati entro il 25/06/2012 possono beneficiare anche se la richiesta di rimborso è stata presentata successivamente
- L'agevolazione è strettamente subordinata al principio di inerenza: spetta solo per investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare danni causati dall'attività dell'impresa stessa; sono esclusi investimenti riferibili a danni di terzi o a imprese il cui oggetto è la produzione/cessione di energia per il mercato
- In presenza di obiettiva incertezza interpretativa della normativa (es. cumulabilità con il Conto Energia) il contribuente può emendare la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa; l'incertezza può giustificare la rettifica tardiva
- Estendere il beneficio a imprese il cui core business è la prevenzione/bonifica potrebbe configurare un aiuto di Stato: la normativa va interpretata per evitare distorsioni della concorrenza e conflitti con il diritto UE
- In contenziosi simili verificare sempre: a) data di realizzazione dell'investimento; b) destinazione dell'energia/risultato dell'investimento (uso interno vs vendita); c) documentazione probatoria sull'inerenza e sulla natura dell'investimento; d) possibili effetti in tema di aiuti di Stato
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