Cassazione Civile, Sentenza n. 17816/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato le sanzioni tributarie a carico del ricorrente per gli anni 2012 e 2013, irrogate in qualità di amministratore di fatto della società Gruppo Torino Ricambi s.r.l.; censurate in particolare: (i) l'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 (esclusione della responsabilità personale dell'amministratore per le sanzioni a carico della società), ritenuta contraddittoria dalla CTR; (ii) la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. e la relativa applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997, contestando la valutazione degli elementi probatori che avrebbero dimostrato ingerenza continuativa nella gestione e vantaggio personale dalle frodi (cession i intracomunitarie).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui la società Gruppo Torino Ricambi s.r.l. era una "cartiera" (assenza di documentazione contabile, sede legale fittizia, irreperibilità degli amministratori, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali) e che il ricorrente aveva svolto un ruolo di gestione effettiva e continuativa (rapporti con fornitori esteri e trasportatori, gestione della merce tramite Teman s.r.l.) beneficiando della spartizione del provento fraudolento; perciò la deroga prevista dall'art. 7 non era operativa e le sanzioni potevano essere irrogate anche nei confronti del soggetto che aveva agito per conto della società. Il ricorrente è condannato alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito, con osservazione sui presupposti per l'ulteriore versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003)
«le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
La Corte ricorda che la norma esclude di regola la responsabilità personale dell'amministratore per le sanzioni tributarie a carico della società, ma solo se l'agente ha operato nell'interesse e a beneficio della società; non opera se la società è fittizia o utilizzata come schermo per vantaggio personale.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 2, principio di responsabilità personale e art. 9)
Richiamata come disciplina generale delle sanzioni personali: la deroga di art. 7 opera solo nei limiti ivi indicati; l'art. 9 disciplina il concorso di persone nella violazione, ma la sanzione personale può essere ripristinata se la società è fittizia.
art. 2639 c.c.
Norma richiamata per definire la figura dell'amministratore di fatto: si considera tale chi, pur privo di investitura formale, si inserisce in modo continuativo e sistematico nella gestione societaria impartendo direttive e condizionando le scelte operative.
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (art. 3, comma 1) - modifica al d.lgs. n. 472/1997
inserimento dell'art. 2-bis: «La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti... è esclusivamente a carico della società o ente. ... Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente... sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»
La novella conferma e codifica l'eccezione: se l'ente è fittizio o interposto, le sanzioni possono essere irrogate alle persone che hanno agito per conto dell'ente.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater) come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma processuale citata con riferimento agli oneri accessori procedurali e alla possibilità di ulteriori pagamenti a carico del soccombente (accertamento dei presupposti processuali per versamento aggiuntivo).
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. n. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'amministratore per le sanzioni tributarie solo se quest'ultimo ha agito nell'interesse e a beneficio della società; se la società è fittizia (cartiera) o interposta, la deroga non trova applicazione e le sanzioni possono essere irrogate alla persona fisica che ha agito per conto dell'ente.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede un'ingerenza nella gestione caratterizzata da sistematicità, continuità e completezza (non atti occasionali): rapporti gestionali con fornitori, trasportatori e gestione della merce sono indici tipici rilevanti.
- Gli accertamenti di fatto compiuti in doppia conformità (due gradi di merito concordi) ostacolano il sindacato di legittimità, rendendo difficoltosa la riforma della valutazione probatoria davanti alla Corte di legittimità.
- Indizi tipici di società "cartiera" includono: assenza di documentazione contabile, sede legale fittizia o non rintracciabile, mancata iscrizione/reperibilità alla CCIAA, frequente e rapido avvicendamento di amministratori, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.
- In situazioni simili, chi è chiamato a difendersi deve puntare su elementi di fatto che dimostrino l'assenza di vantaggio personale e la realità dell'attività societaria (documenti contabili, contratti, corrispondenza commerciale, prova dell'effettiva gestione indipendente della società), nonché valorizzare l'assenza di continuità gestionale rilevante per escludere la qualifica di amministratore di fatto.
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