Cassazione Civile, Ordinanza n. 12341/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento riferita a una cartella notificata anni prima alla contribuente. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso per mancata prova della notifica della cartella. In appello l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione sulla regolarità della notifica, che la CTR ha ritenuto ammissibile; la CTR ha quindi considerato valida la notifica della cartella, dichiarando tardivo il ricorso originario, ma ha anche accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo decorso il termine tra notifica della cartella e notifica dell'intimazione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., sostenendo che per i crediti erariali il termine di prescrizione sarebbe decennale e non quinquennale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte ha però rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del difensore del libero foro, in quanto la procura speciale era invalida: per il giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è patrocinata dall'Avvocatura dello Stato salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata, circostanze non risultanti in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale ad litem conferita ad un avvocato del libero foro era invalida: mancavano gli elementi che consentono di derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio di cassazione. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito i due motivi relativi alla prescrizione e alle spese. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia della riscossione per la disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale dei crediti erariali, ma il motivo non è stato esaminato per inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente per fondare la tesi della prescrizione decennale, senza scrutinio nel merito
richiamato dal ricorrente in tema di regolamentazione delle spese di lite, ma il motivo è rimasto assorbito
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione/riparto delle spese, ma non esaminato nel merito
art. 43, comma 4, R.d. n. 1611 del 1933
consente la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in presenza di conflitto o indisponibilità, oppure di apposita delibera motivata
Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
per il giudizio di cassazione prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto, indisponibilità o delibera motivata dell'ente
art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato ai fini dell'esclusione, nel caso concreto, dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato
art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
norma modificata dall'art. 22 d.l. n. 34/2023, richiamata per escludere l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude, in concreto, la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la procura conferita da un ente tenuto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad un avvocato del libero foro è invalida se non risultano in atti i presupposti che giustificano la deroga, come conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura o apposita delibera motivata.
- L'invalidità della procura ad litem incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, determinando l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, il giudice non esamina i motivi di merito eventualmente dedotti, che restano assorbiti.
- In mancanza di costituzione dell'intimato, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato va applicata solo in presenza dei relativi presupposti processuali, che devono risultare verificati nel caso concreto.
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