Cassazione Penale, Ordinanza n. 16344/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati, già ritenuti colpevoli in primo grado, per il reato di detenzione/porto di arma in violazione della disciplina speciale sulle armi e per una contravvenzione in materia venatoria. Contro la sentenza d'appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il medesimo difensore, deducendo un unico motivo per violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p.: sostenevano che la Corte territoriale avesse illegittimamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la precedente valorizzazione della lieve entità del fatto ai fini delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non superante il vaglio di ammissibilità. Ha osservato che il diniego della particolare tenuità era stato motivato in modo plausibile dalla Corte di appello sulla base della pluralità delle condotte illecite e della condotta di uno degli imputati, che aveva tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Tale valutazione, essendo di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che vi fosse contraddizione con il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, poiché la nozione di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis c.p. è concettualmente e giuridicamente meno intensa della lieve entità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4 l. 22 maggio 1967, n. 895
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di armi; il ricorso non ne contesta la sussistenza nel merito ma solo la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
artt. 21, lett. r), e 30, comma 1, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157
disposizioni poste a fondamento della contravvenzione contestata in materia venatoria; non oggetto di specifica censura nel ricorso
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il fatto complessivamente considerato non presenti offensività particolarmente lieve; la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata
richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione del fatto e della pena; la Corte non ravvisa violazione perché la motivazione d'appello è plausibile e non contraddittoria
norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
implicitamente richiamato dal controllo di legittimità sull'ammissibilità del motivo, essendo preclusa la rivalutazione del merito
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva dell'offesa, comprensiva della pluralità delle condotte e della concreta modalità della condotta, e può essere esclusa anche quando il primo giudice abbia riconosciuto attenuanti generiche o valorizzato la lieve entità del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura dei fatti alla valutazione di merito della corte territoriale, quando quest'ultima sia sorretta da motivazione plausibile e non manifestamente illogica.
- La nozione di particolare tenuità ai fini della causa di non punibilità ha portata più restrittiva e meno intensa rispetto alla nozione di lieve entità utilizzata in altri contesti valutativi, sicché il mancato riconoscimento dell'una non è di per sé incompatibile con il riconoscimento dell'altra.
- La mera deduzione della violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p. è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del giudizio di offensività compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16289/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16317/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16326/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16195/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16505/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16486/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →