Cassazione Penale, Ordinanza n. 16326/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha preso atto del concordato intervenuto tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, e ha ridotto la pena finale ad anni 1, mesi 2 e giorni 8 di reclusione ed euro 280,00 di multa, confermando il resto della sentenza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione, perché il provvedimento si sarebbe limitato ad applicare la pena finale ex art. 599-bis c.p.p. senza alcuna autonoma valutazione sull'entità della pena e sui criteri seguiti per la sua quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando il giudizio di appello è definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione questioni attinenti al trattamento sanzionatorio né la mera carenza di motivazione sulla misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, non prospettato nel caso concreto. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con declaratoria de plano ex art. 610 c.p.p., comma 5-bis.
Norme richiamate
è evocato dal ricorrente come parametro della censura motivazionale, ma la Corte ritiene non scrutinabile nel merito la doglianza sulla motivazione della pena concordata in appello
disciplina il concordato sulla pena in appello; una volta recepito nella decisione del giudice, preclude la deduzione in cassazione di censure sulla misura della pena, salvo illegalità della pena concordata
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire la mera quantificazione della pena concordata né la sufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché la determinazione deriva da un negozio processuale delle parti recepito dal giudice.
- L'unico margine di sindacato in cassazione sulla pena concordata in appello è l'eventuale illegalità della pena stessa; in difetto di una specifica deduzione in tal senso, la censura è inammissibile.
- La doglianza che si limiti a lamentare la mancanza di autonoma motivazione del giudice sulla pena, quando questa corrisponda al concordato tra le parti, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano e comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.
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