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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16317/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale nella sentenza dell'8/1/2026, rettificando le generalità delle parti civili ricorrenti indicate in intestazione. Viene precisato che si tratta di errore materiale non determinante nullità, perché non incidente sul contenuto essenziale della decisione. È inoltre ordinata alla Cancelleria l'annotazione del provvedimento sull'originale della sentenza corretta.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti civili)

La controversia

Il provvedimento riguarda un errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione dell'8/1/2026. Nella intestazione della sentenza erano state indicate in modo inesatto le generalità di due parti civili ricorrenti, poi identificate correttamente dagli atti come una donna nata a Torre Annunziata il 1/4/1943 e un uomo nato a Scafati il 12/1/1971. La Cancelleria della Corte d'assise d'appello di Napoli ha segnalato la difformità tra le generalità riportate nella sentenza e quelle emergenti dall'atto di costituzione di parte civile, dalla procura speciale e dai certificati anagrafici. La Corte ha quindi esaminato la richiesta di correzione ex art. 130 c.p.p., rilevando che l'errore era materiale e non incideva sul contenuto essenziale dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è ammessa quando l'inesattezza non incide sul contenuto essenziale dell'atto e non ne determina nullità; il provvedimento va annotato sull'originale della sentenza.

  • art. 130, comma 2, c.p.p.

    È previsto l'obbligo per la Cancelleria di annotare il provvedimento di correzione sull'originale della sentenza.

Massime di principio

  • L'errore materiale nella indicazione delle generalità di una parte può essere corretto in sede di correzione senza incidere sulla validità della decisione, purché la vera identità della parte sia desumibile dagli atti.
  • La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammissibile quando l'inesattezza è meramente formale e non tocca il contenuto essenziale del provvedimento.
  • Quando la discrepanza tra intestazione della sentenza e atti del procedimento è documentata da procura, sottoscrizione autenticata e certificati anagrafici, la rettifica delle generalità è doverosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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