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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16505/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione non riguarda il merito della responsabilità penale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza. Dal testo emerge che, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 20/11/2025 relativo al procedimento contro una imputata, era stata omessa la statuizione sulla rifusione delle spese di assistenza e difesa richieste dalla parte civile Comune di Taranto. La parte civile aveva depositato conclusioni e nota spese all'udienza del 20 novembre 2025, rimaste per mero errore materiale non considerate. Il Pubblico ministero ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale. La Corte ha disposto l'integrazione del dispositivo, aggiungendo la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo della sentenza, che già dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. È stata aggiunta la statuizione di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Taranto, liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La Corte interviene per correggere un errore materiale nel dispositivo della sentenza, integrandolo con una statuizione sulle spese di parte civile omessa per mero errore materiale.

Massime di principio

  • Il giudice può correggere d'ufficio un errore materiale del dispositivo quando risulti un'omissione meramente formale rispetto a una statuizione che doveva essere inserita sulla base degli atti e delle conclusioni già agli atti.
  • La correzione dell'errore materiale può consistere nell'integrazione del dispositivo con la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, ove tale statuizione sia stata omessa per mero errore di trascrizione o di mancata considerazione delle conclusioni depositate.
  • Quando il ricorso è già stato dichiarato inammissibile nel dispositivo originario, la successiva correzione non incide sull'esito processuale principale, ma soltanto completa il contenuto della decisione con gli accessori dovuti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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