Cassazione Penale, Ordinanza n. 16195/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il caso riguarda la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis O.P. nei confronti di un soggetto indicato come appartenente e già vertice di una consorteria mafiosa. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto persistente il pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale di provenienza sulla base della biografia criminale, del lungo ruolo apicale nel mandamento di appartenenza, della gravità dei reati-fine, della perdurante operatività del clan e dell'assenza di segnali intramurari di reale revisione critica. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, in sostanza, la violazione di legge e l'apparente o mancante motivazione, sostenendo che non fossero stati presi in considerazione elementi fattuali nuovi e che il mero decorso del tempo o riferimenti generici al trattamento penitenziario non potessero giustificare la proroga; ha inoltre lamentato la mancata valutazione di memorie integrative.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e coerente, avendo il tribunale di sorveglianza valorizzato elementi specifici e attuali idonei a fondare la persistenza del pericolo di collegamenti con l'associazione mafiosa. Ha quindi escluso che il ricorso si confrontasse realmente con la ratio decidendi, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata altresì disattesa la censura sull'assenza di elementi nuovi, chiarendo che, ai fini della proroga del 41-bis, conta la perdurante capacità di collegamento e non la necessaria sopravvenienza di prove nuove. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di proroga del regime differenziato è ammesso per violazione di legge; il sindacato di legittimità comprende anche la motivazione meramente apparente o del tutto incongrua, ma non la rivalutazione del merito.
art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
La proroga del regime differenziato può essere disposta quando permanga il pericolo di collegamenti con l'associazione criminale, valutando una serie di indicatori sintomatici non tassativi.
Il regime speciale è finalizzato a prevenire la ripresa dei contatti con organizzazioni criminali o eversive da parte del detenuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non ricorrono elementi per escludere la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non richiamato espressamente nel testo come norma applicata, ma il provvedimento ribadisce che il giudice può fondare la decisione su un compendio di elementi indiziari e fattuali valutati complessivamente.
Corte cost. n. 417 del 2004
È richiamata per affermare che, ai fini della proroga del 41-bis, non occorrono fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, bensì che non siano sopravvenuti elementi idonei a escludere la persistente capacità di contatto con le organizzazioni criminali.
Massime di principio
- Nel procedimento di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis O.P., il giudice di legittimità verifica la legalità della motivazione, potendo censurare solo una motivazione mancante, meramente apparente o logicamente incoerente, ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali.
- La proroga del regime speciale è legittima quando, sulla base di indicatori sintomatici non esaustivi, risulti che la capacità del detenuto di mantenere o riprendere contatti con l'organizzazione criminale non sia venuta meno.
- Ai fini della proroga del 41-bis non è necessaria la sopravvenienza di nuove prove di collegamento; è sufficiente che non emergano elementi idonei a escludere la persistente capacità di relazione con il sodalizio.
- Il mero decorso del tempo o riferimenti generici all'esito del trattamento penitenziario non bastano, da soli, a escludere la permanenza del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale.
- Le censure che si limitano a contestazioni generiche senza misurarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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