Cassazione Penale, Ordinanza n. 16486/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione del pubblico ministero come appello, affermando che la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello secondo le forme dell'art. 554-quater c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Catania, all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una imputata per il reato di furto di energia elettrica, ritenendo che, esclusa l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., il reato non fosse procedibile d'ufficio e difettasse la querela. Il Procuratore generale ricorreva deducendo violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica integra cosa destinata a pubblico servizio e che, quindi, l'aggravante rende il fatto procedibile d'ufficio. La Corte di cassazione rileva però che il mezzo di impugnazione proposto non è il ricorso immediato per cassazione, ma deve essere qualificato come appello avverso la sentenza emessa in sede predibattimentale.
Norme richiamate
richiamato come base della comparizione predibattimentale nel procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere.
richiamato per indicare la sede in cui è stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.
norma invocata dal ricorrente come aggravante del furto, in quanto il fatto sarebbe stato commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte rileva il motivo ma non lo decide nel merito, limitandosi alla qualificazione dell'impugnazione.
richiamato per affermare che il ricorso immediato per cassazione è proponibile solo contro la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio o contro altre decisioni espressamente previste.
indicato come disciplina del giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'udienza di comparizione predibattimentale.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale non è, di regola, impugnabile con ricorso immediato per cassazione, dovendo invece essere veicolata attraverso l'appello quando previsto dal codice.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo processualmente non corretto, il giudice di legittimità può riqualificarla in base al suo effettivo contenuto e alla disciplina delle impugnazioni applicabile.
- La verifica della procedibilità del reato e della configurabilità di eventuali aggravanti resta logicamente distinta dalla preliminare individuazione del corretto mezzo di impugnazione.
- In presenza di una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, il richiamo all'art. 569 c.p.p. impone di verificare se la decisione sia tra quelle per le quali è ammesso il ricorso immediato per cassazione; in difetto, l'impugnazione va trattata come appello.
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