Cassazione Civile, Ordinanza n. 14176/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società nominata custode giudiziario avverso il decreto di liquidazione dell'indennità per l'attività svolta su beni sequestrati consistenti in trenta colli di materiale elettrico, custoditi per un lungo periodo e occupanti un limitato spazio. Il giudice di merito aveva liquidato la somma di euro 827,00 ritenendo di dover ricorrere, in mancanza di tariffe espressamente previste dal d.m. n. 265/2006 per quei beni, a un criterio di equità pura. La società ricorrente ha denunciato, da un lato, la violazione degli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 5 del d.m. n. 265/2006, sostenendo che la decisione non poteva essere fondata sull'equità pura; dall'altro lato, ha lamentato la mancata considerazione della possibilità di applicare per analogia le tabelle prefettizie quale parametro oggettivo, ovvero di ricondurle agli usi locali richiamati dalla disciplina normativa. La Cassazione ha accolto la censura, affermando che, per i beni non direttamente disciplinati dal decreto ministeriale, la liquidazione deve avvenire mediante riferimento agli usi locali e non attraverso criteri alternativi o equitativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione alla liquidazione dell'indennità di custodia, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente fatto ricorso a un criterio di equità pura. Secondo la Cassazione, una volta esclusa l'applicabilità diretta delle tariffe previste dal d.m. n. 265/2006 per i beni oggetto di sequestro, il giudice avrebbe dovuto verificare se le tariffe richiamate dalla parte opponente fossero riconducibili agli usi locali, in coerenza con il rinvio contenuto nell'art. 58 del d.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del d.m. n. 265/2006. È stato quindi disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la determinazione dell'indennità di custodia dei beni sequestrati opera il rinvio agli usi locali per le categorie di beni non disciplinate da tariffe specifiche.
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato dal ricorso come norma coordinata alla disciplina della liquidazione dell'indennità di custodia.
art. 5 d.m. 28 maggio 2006, n. 265
"per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali"
Per i beni diversi da veicoli a motore e natanti, la liquidazione va effettuata con riferimento residuale agli usi locali, non con equità pura.
Gli usi hanno efficacia nelle materie regolate da leggi e regolamenti solo quando siano espressamente richiamati; nel caso di specie il richiamo è operato dalla disciplina sulla custodia dei beni sequestrati.
È invocato nel ricorso quale parametro di integrazione del contenuto del rapporto, ma la decisione valorizza soprattutto il rinvio normativo agli usi locali.
Sono richiamati nel motivo di ricorso in relazione all'interpretazione sistematica della disciplina applicabile.
È evocato in relazione al dedotto omesso esame della possibilità di applicare criteri diversi dall'equità pura.
Massime di principio
- Quando una norma di settore prevede, per la liquidazione di un compenso o indennità, il rinvio agli usi locali per le categorie di beni o prestazioni non tipizzate, il giudice non può sostituire al criterio normativo un generico criterio di equità pura.
- Le tariffe o prassi applicate localmente possono essere valorizzate come usi locali se risultano abitualmente seguite nel territorio competente e se la disciplina vigente ne consente il richiamo quale fonte integrativa.
- In presenza di un rinvio legale agli usi locali, il giudice di merito deve verificare la riconducibilità delle prassi al concetto di uso locale secondo la giurisprudenza consolidata, senza limitarsi a negarne l'applicazione per mancanza di una tariffa ministeriale espressa.
- Laddove il legislatore abbia disciplinato solo alcune categorie di beni, la liquidazione per le categorie residue deve avvenire secondo il criterio residuale indicato dalla norma speciale e non mediante soluzioni equitative autonome.
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