Cassazione Civile, Ordinanza n. 21292/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica della rendita catastale emesso nel 2016, a seguito di DOCFA presentata dalla società per una centrale geotermica. L'Ufficio sosteneva che, nella stima catastale dell'immobile a destinazione speciale, dovessero essere inclusi anche i pozzi di produzione, estrazione/iniezione e reiniezione, ritenuti componenti strutturali e impiantistiche essenziali dell'impianto. La CTR della Toscana aveva invece accolto l'appello della contribuente, escludendo tali pozzi dalla rendita. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione del R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, assumendo che i pozzi non fossero pertinenze di miniera ma parte costitutiva della miniera stessa, con applicazione della relativa norma speciale di esenzione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, dell'art. 1, comma 2, L. n. 212/2001, dell'art. 4 del R.D. n. 652 del 1939 e dell'art. 812 c.c., censurando l'esclusione dei pozzi geotermici dalla stima catastale in quanto impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte richiama un orientamento già consolidato ma chiarisce che la fattispecie è regolata ratione temporis dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, applicabile dal 1° gennaio 2016, che esclude dalla rendita i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; i pozzi geotermici, in quanto componenti dell'impianto produttivo e non pertinenze di miniera, non vanno quindi computati nella stima.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Pur rilevando che la CTR aveva richiamato una norma non pertinente e aveva errato nella sussunzione giuridica del caso, la decisione impugnata viene confermata nel dispositivo perché il risultato finale è conforme al diritto applicabile: per gli immobili speciali accatastati dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015, i pozzi geotermici, essendo impianti funzionali al ciclo produttivo, sono esclusi dalla rendita catastale. La Corte dispone inoltre la compensazione integrale delle spese, valorizzando il successivo consolidarsi della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
R.D. n. 1572 del 1931, art. 18
invocato dall'Ufficio per sostenere l'inclusione/esclusione dei pozzi nella stima catastale, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie.
art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005
richiamato come norma violata nel secondo motivo, ma superato dalla disciplina sopravvenuta del 2015.
art. 1, comma 2, L. n. 212/2001
richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo; non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 4 del R.D. n. 652 del 1939
richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo; la Corte risolve la questione sulla base della disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015.
richiamato dall'Ufficio per la qualificazione dei pozzi come beni immobili/componenti strutturali.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione giuridicamente erronea della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
la disposizione introduce, dal 1° gennaio 2016, una regola di esclusione dalla rendita catastale degli impianti e macchinari funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato; i pozzi geotermici rientrano in tale esclusione.
la Corte la considera la disciplina applicabile ratione temporis e la base della nuova regola di stima catastale per gli immobili speciali.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
norma interpretata come volta a sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
Massime di principio
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare censiti nei gruppi D ed E, la rendita catastale va determinata, per le unità accatastate dal 1° gennaio 2016, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla rendita catastale, non è decisivo che il bene sia infisso stabilmente al suolo; ciò che conta è la sua funzione rispetto al processo produttivo e la sua qualificazione come componente impiantistica produttiva anziché come elemento costruttivo dell'immobile.
- Nei casi di centrali geotermiche, i pozzi di produzione e reiniezione sono da considerarsi parti dell'impianto produttivo e non pertinenze di miniera, sicché non rilevano nella stima catastale applicabile alla disciplina successiva al 1° gennaio 2016.
- Quando il dispositivo della sentenza di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione erronea in diritto senza cassare la decisione.
- La disciplina sopravvenuta del 2015 prevale sui precedenti orientamenti riferiti alla normativa anteriore, con conseguente irrilevanza delle massime pregresse non compatibili con il nuovo criterio di stima.
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