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Parere

Parere n. 1092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot.n.479/2025 di non accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202501194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto questorile di non accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il decreto della Questura che ha respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fondata sull’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, deducendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché carenza di istruttoria e illogicità del provvedimento in relazione alla situazione concreta. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando la natura non definitiva dell’atto impugnato e la conseguente necessità di esperire previamente il ricorso gerarchico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di inammissibilità, senza esaminare nel merito l’unico motivo di ricorso. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro atti amministrativi definitivi, espressione ultima della volontà dell’amministrazione, ossia contro atti per i quali non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico. Nel caso concreto, il decreto impugnato non era qualificato come definitivo dalla legge e non proveniva da un organo apicale o comunque competente a esprimere la volontà ultima dell’amministrazione. Avrebbe pertanto dovuto essere impugnato mediante ricorso gerarchico. La Sezione ha inoltre escluso la rimessione in termini per errore scusabile, poiché l’indicazione dei rimedi esperibili era chiaramente riportata in calce al decreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Osservazioni

Definitività dell’atto impugnato

Il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, costituenti l’ultima manifestazione di volontà dell’amministrazione in una determinata materia. Il decreto questorile non risultava qualificato come definitivo dalla legge e non era stato adottato da un organo apicale o deputato a esprimere la volontà ultima dell’amministrazione.

Necessità del previo ricorso gerarchico

In quanto atto non definitivo, il decreto avrebbe dovuto essere contestato mediante ricorso gerarchico, secondo il sistema delineato dagli artt. 1 e 8 del d.P.R. n. 1199/1971. La mancata definitività dell’atto determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.

Errore scusabile e indicazione dei rimedi

Non è stata ritenuta configurabile una rimessione in termini per errore scusabile, poiché l’avviso relativo ai rimedi esperibili era chiaramente indicato in calce al decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    permesso di soggiorno per lavoro stagionale

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno; il merito della sua applicazione non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1860

    Sono richiamati nel decreto questorile in relazione alla segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen; il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure relative alla loro applicazione.

  • artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1861

    Sono indicati dal ricorrente come disposizioni violate; la relativa censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso straordinario.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative procedimentali; la Sezione non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 1 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale disposizione che disciplina il ricorso gerarchico e il rapporto con il requisito della definitività dell’atto.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso contro atti amministrativi definitivi, rispetto ai quali non sia previsto o sia già stato esperito il ricorso gerarchico.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro un atto amministrativo definitivo, ossia contro l’ultima manifestazione della volontà dell’amministrazione nel settore considerato.
  • La definitività dell’atto presuppone che esso sia espressamente qualificato come tale dalla legge oppure adottato da un organo posto al vertice o comunque competente a esprimere la volontà ultima dell’amministrazione.
  • Quando l’atto impugnato non è definitivo ed è previsto il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto del requisito di definitività.
  • L’indicazione chiara dei rimedi esperibili in calce al provvedimento esclude, in linea di principio, la possibilità di riconoscere l’errore scusabile e di rimettere in termini il ricorrente.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro il diniego di permesso di soggiorno stagionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno e la Questura competente, avverso il decreto di non accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione di un atto definitivo.

Fatti e provvedimento impugnato

L’interessato aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998. La Questura ha respinto la richiesta rilevando, a carico dell’istante e con riferimento a un alias, una segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen, decorrente dal 24 gennaio 2023 al 24 gennaio 2026, connessa a un provvedimento di rimpatrio e richiamando gli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1860.

Motivo di ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato nella violazione o errata applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, nella violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché nella carenza di istruttoria e nell’illogicità del provvedimento rispetto alla situazione di fatto.

Requisito della definitività

La Sezione ha applicato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile contro gli atti amministrativi definitivi, cioè contro gli atti che rappresentano l’ultima manifestazione della volontà dell’amministrazione e per i quali non sia previsto, o sia già stato esperito, il ricorso gerarchico.

Nel caso esaminato, il decreto questorile non risultava qualificato come definitivo dalla legge e non era stato adottato da un organo apicale o comunque deputato a esprimere la volontà ultima dell’amministrazione. Trattandosi di atto non definitivo, avrebbe dovuto essere impugnato mediante ricorso gerarchico.

Esclusione dell’errore scusabile

La Sezione ha escluso la possibilità di rimettere il ricorrente in termini. L’avviso relativo ai rimedi esperibili era infatti chiaramente riportato in calce al decreto impugnato; tale circostanza rendeva non riconoscibile un errore scusabile nella scelta del rimedio.

Esito

La questione relativa alla legittimità sostanziale del diniego, compresi i profili concernenti la segnalazione Schengen, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la carenza di istruttoria, non è stata esaminata. Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato inammissibile per difetto di definitività dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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