Cassazione Civile, Ordinanza n. 18192/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi unionali in materia di IVA e dei richiamati arresti della Corte di giustizia UE. Il rinvio è stato disposto anche per le spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società immobiliare impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato un credito IVA già rimborsato per l'anno d'imposta 2007. In appello, la CTR aveva ritenuto legittimo il recupero perché la società, nel triennio 2006-2008, era da considerarsi non operativa o società di comodo: pur congrua, risultava non coerente rispetto agli indicatori applicabili, non superava il test di operatività e, per ciò solo, non poteva né utilizzare in compensazione né chiedere a rimborso il credito IVA. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) l'incompatibilità della disciplina nazionale delle società di comodo, applicata anche all'anno 2007, con il diritto unionale e con il principio di neutralità dell'IVA; 2) la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 per avere la CTR esteso la disciplina antielusiva nonostante la società si fosse adeguata al ricavo minimo e avesse pagato le imposte dovute; 3) la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 per non avere considerato l'assenza dell'elemento soggettivo delle sanzioni tributarie. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e dei più recenti arresti di legittimità, la norma interna che fa discendere automaticamente dalla mancata soglia di ricavi la perdita del diritto alla detrazione/rimborso IVA deve essere disapplicata quando contrasti con i principi IVA unionali; il giudice di merito doveva quindi verificare in concreto se il credito IVA fosse stato formato nell'esercizio effettivo di un'attività economica, senza frode o abuso, e non limitarsi al mero superamento o meno del test di operatività. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 30, comma 1, l. n. 724/1994
individua il test di operatività delle società e la presunzione di non operatività quando i ricavi e proventi sono inferiori ai coefficienti normativi.
art. 30, comma 4, l. n. 724/1994
prevede, per le società non operative, il divieto di chiedere a rimborso, compensare o cedere l'eccedenza di credito IVA.
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994
consente la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi o l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale veicolo per l'interpello/disapplicazione delle norme antielusive.
norma richiamata in relazione alla compensazione del credito IVA.
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 conv. in l. n. 154/1988
richiamato in relazione alla cessione del credito IVA.
invocato dal ricorrente in tema di sanzioni tributarie e elemento soggettivo.
art. 9, paragrafo 1, direttiva IVA
non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA sulla base del mancato raggiungimento di una soglia nazionale di ricavi, se vi è esercizio effettivo di un'attività economica.
art. 167 direttiva IVA
osta a una disciplina nazionale che privi del diritto alla detrazione dell'IVA a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni attive.
Massime di principio
- La disciplina nazionale che fa discendere automaticamente dalla mancata soglia di ricavi la non operatività della società non può essere applicata se, nel caso concreto, si traduce nel diniego del diritto alla detrazione o al rimborso IVA in contrasto con i principi unionali di neutralità e proporzionalità.
- Ai fini IVA rileva l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'impiego dei beni e servizi acquistati in operazioni imponibili o nell'attività preparatoria; non è necessario il conseguimento di ricavi minimi predeterminati dalla legge nazionale.
- Il giudice nazionale deve verificare in concreto se il credito IVA derivi da attività economica reale e non sia collegato a frode, evasione o abuso; la sola applicazione del test di operatività non basta a escludere il diritto alla detrazione.
- L'interpello disapplicativo previsto dalla disciplina delle società di comodo non costituisce condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale, potendo il contribuente dimostrare in giudizio la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della presunzione legale.
- In presenza di contrasto tra normativa interna e diritto unionale IVA, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile e procedere a nuovo esame della fattispecie concreta.
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