Cassazione Civile, Ordinanza n. 18051/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto da lungo tempo e addetto all'ufficio acquisti con qualifica di quadro, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da una società di abbigliamento. La lettera di recesso faceva riferimento a una nuova strategia di mercato fondata sulla vendita dei prodotti tramite rete retail ed e-commerce, alla conseguente riduzione e riorganizzazione dell'ufficio acquisti, al riassorbimento di parte delle attività da parte della direzione e di altri uffici, nonché alle difficoltà economiche e ai costi ritenuti non più sostenibili. In appello, la domanda di illegittimità del licenziamento veniva respinta. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e delle regole sulle prove, perché la corte d'appello avrebbe utilizzato documenti prodotti tardivamente, anche in allegato a note scritte sostitutive dell'udienza; 2) violazione delle norme processuali sulla produzione di documenti e dell'art. 2697 c.c., per aver attribuito rilievo a bilanci di dettaglio non ufficiali e a documenti tardivi; 3) violazione della disciplina del giustificato motivo oggettivo, perché la corte avrebbe valorizzato anche l'andamento economico negativo della società, circostanza non indicata come motivo del recesso; 4) violazione della disciplina del licenziamento individuale, perché la decisione avrebbe fondato la legittimità del recesso su ragioni diverse da quelle della lettera, includendo le perdite di bilancio e la maggiore redditività dei negozi monomarca; 5) nullità per motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché le mansioni svolte dal lavoratore sarebbero state ancora utili alla nuova strategia aziendale; 6) nullità per omessa pronuncia sull'impossibilità di repêchage. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha spiegato che la questione dei documenti prodotti col reclamo era nuova e quindi inammissibile; che comunque la decisione d'appello non si era fondata sui documenti prodotti solo con le note scritte, ma su bilanci di dettaglio già ritualmente acquisiti, coerenti con i bilanci ufficiali e confermati dall'istruttoria; che la lettera di licenziamento andava letta come motivazione complessa, comprendente riorganizzazione, svuotamento delle mansioni, redistribuzione dei compiti e difficoltà economiche; e che la corte territoriale aveva adeguatamente accertato anche l'impossibilità di repêchage, in quanto le mansioni erano state redistribuite e non risultavano nuove assunzioni compatibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto infondate le censure processuali sui documenti e sul contraddittorio, perché la decisione di merito non si era basata sui documenti nuovi depositati con le note scritte, ma su atti già ritualmente acquisiti e valutati insieme alle altre prove. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sostanziali, affermando che la lettera di licenziamento conteneva una motivazione complessa che includeva riorganizzazione aziendale, riduzione delle funzioni dell'ufficio acquisti e contenimento dei costi in presenza di perdite; la corte d'appello aveva correttamente interpretato tale causale e aveva accertato che le mansioni del lavoratore erano state redistribuite e che non vi erano state assunzioni compatibili, così assolvendo l'onere probatorio sul repêchage. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la nullità perché la decisione non si è fondata sui documenti nuovi prodotti con le note scritte.
invocato per asserita omessa pronuncia e motivazione contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse invece esaminato le questioni decisive, inclusa la repêchage.
richiamato in relazione all'onere probatorio sui fatti costitutivi del licenziamento e sul repêchage; la Corte ha valorizzato gli accertamenti di merito che davano conto della prova fornita dalla datrice.
richiamato dal ricorrente per sostenere che non fosse provata una ragione idonea al licenziamento; la Corte ha considerato la riorganizzazione aziendale e lo svuotamento delle mansioni come giustificazione oggettiva.
richiamato per contestare la prova del giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ribadito che l'onere di provare anche l'impossibilità di repêchage grava sul datore e che tale prova era stata ritenuta raggiunta.
come modificato dall'art. 1, comma 37, L. n. 92 del 2012
richiamato per censurare la motivazione del recesso; la Corte ha ritenuto che la lettera fosse sufficientemente specifica e interpretabile come motivazione complessa, non contraddetta dalla decisione di merito.
richiamato solo per la forma di trattazione e deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2021
richiamato per la trattazione cartolare dell'udienza nel periodo emergenziale; la Corte ha affermato il principio del contraddittorio sui documenti depositati con le note scritte.
invocato insieme all'art. 421 c.p.c. per contestare l'ammissione di documenti tardivi nel rito del lavoro; la Corte ha escluso la fondatezza della censura sui documenti effettivamente utilizzati.
richiamato per la disciplina dei poteri istruttori nel rito del lavoro e della produzione documentale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività della prova documentale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la deduzione in cassazione di una violazione del contraddittorio per l'utilizzo di documenti prodotti con note scritte non è scrutinabile se la parte non ha previamente contestato in appello la specifica produzione ritenuta irrituale.
- La nullità per lesione del contraddittorio non sussiste quando la decisione di merito non si fonda sui documenti asseritamente nuovi, ma su atti già ritualmente acquisiti al processo e valutati congiuntamente alle altre prove.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la lettera di recesso può essere letta come motivazione complessa, comprendente più profili fattuali e organizzativi tra loro coerenti, purché la causa addotta resti riconoscibile e non venga mutata in giudizio.
- La legittimità del licenziamento oggettivo richiede che il datore provi l'effettiva riorganizzazione o soppressione della posizione lavorativa e anche l'impossibilità di repêchage; tale prova può essere desunta dalla redistribuzione delle mansioni, dall'assenza di nuove assunzioni compatibili e dalla riorganizzazione degli uffici.
- In sede di legittimità non è sufficiente opporre una lettura alternativa dei fatti: il ricorso deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare uno specifico errore di diritto o di motivazione nei canoni applicati dal giudice di merito.
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