Sentenza del 21/09/2016 n. 18481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso dal calcolo della superficie utile i locali seminterrati non abitabili, sostenendo che dovessero invece essere computati per verificare il superamento della soglia di 240 mq rilevante per qualificare l'abitazione come di lusso e revocare l'agevolazione prima casa. S.M., con tre motivi incidentali, contestava la motivazione dell'avviso di liquidazione, il riferimento temporale usato per determinare la superficie e la validità della CTU per mancata comunicazione della bozza al consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato tutti e tre i motivi del ricorso incidentale. Ha chiarito che, ai fini della superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, rileva l'utilizzabilità degli ambienti, non la loro formale abitabilità; il seminterrato va quindi computato se non rientra tra le categorie espressamente escluse e presenta potenzialità d'uso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso, poiché questo indicava una superficie superiore a 240 mq e conteneva gli elementi necessari alla difesa; infondato anche quello sulla data di riferimento, non essendo emersa una differenza di superficie tra stipula e sopralluogo. Infine, la mancata trasmissione della bozza della CTU è stata considerata sanata dal termine concesso alle parti per formulare osservazioni, che furono effettivamente presentate. La sentenza della CTR dell'Umbria è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è indicato l'importo dell'imposta recuperata.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'"abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.
Per verificare se l'abitazione supera la soglia di superficie utile rilevante per l'esclusione dall'agevolazione prima casa, non occorre che ogni locale sia formalmente abitabile: conta la sua concreta utilizzabilità e la potenzialità abitativa. Sono detraibili le categorie di locali indicate dalla disciplina; un seminterrato non vi rientra automaticamente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis
La disciplina dell'imposta di registro collega l'agevolazione prima casa alla qualificazione dell'immobile e la esclude per le abitazioni di lusso. La superficie utile va determinata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, senza estendere le esclusioni oltre le categorie previste.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa
La disposizione è richiamata per il regime dell'agevolazione prima casa; ai fini della sua applicazione, la qualificazione dell'abitazione come di lusso dipende dalla superficie utile complessiva determinata secondo il D.M. 2 agosto 1969.
Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 3, comma 131
La norma è indicata nel provvedimento come base dell'agevolazione prima casa di cui il contribuente aveva beneficiato e che l'Amministrazione ha recuperato ritenendo l'immobile di lusso.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 51
La Corte precisa che i criteri del D.M. 10 maggio 1977 richiamati da questa disposizione non si applicano per ampliare le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa; per la superficie utile occorre invece seguire il D.M. 2 agosto 1969.
D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801
I criteri di calcolo previsti da questo decreto non sono applicabili per determinare la superficie utile rilevante ai fini dell'agevolazione prima casa, perché non è consentito estendere per analogia la sfera di applicazione dei benefici fiscali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Il contribuente l'ha invocata contestando la motivazione dell'avviso; la censura è stata respinta perché i giudici di merito hanno accertato che l'atto conteneva gli elementi necessari alla difesa, compresa l'indicazione della superficie superiore a 240 mq.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
La contestazione fondata sull'obbligo di motivazione è stata respinta: secondo l'accertamento di merito, l'avviso indicava elementi sufficienti a comprendere la pretesa e a consentire la difesa del contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Invocato dal contribuente in relazione alla motivazione dell'avviso, non ha condotto all'annullamento dell'atto, giudicato sufficientemente motivato e idoneo a consentire la difesa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
La censura relativa al momento di effettuazione della cessione è stata respinta perché non risultava alcuna differenza tra la superficie dell'immobile al momento della stipula o dell'acquisto e quella rilevata al sopralluogo.
Codice di procedura civile, art. 195, commi 2 e 3
La mancata comunicazione al consulente tecnico di parte della bozza della relazione del CTU non ha determinato una nullità non sanabile: la lesione è stata ritenuta sanata dalla concessione alle parti di un termine per presentare osservazioni, effettivamente utilizzato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale indicata per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte dall'Agenzia e dal contribuente; la Corte ha accolto quella dell'Agenzia e respinto quelle incidentali.
Massime di principio
- Per la qualificazione di un'abitazione come di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa, la superficie va calcolata secondo il D.M. 2 agosto 1969: si escludono le categorie indicate dalla disciplina, ma non ogni locale solo perché seminterrato o privo di abitabilità formale.
- L'effettiva utilizzabilità e la potenzialità abitativa di un ambiente possono renderlo computabile anche se non è formalmente abitabile; può rilevare anche la possibilità di renderlo utilizzabile con interventi edilizi semplici.
- Un avviso di liquidazione soddisfa l'obbligo di motivazione quando espone gli elementi essenziali della pretesa, inclusa la superficie contestata, in modo da permettere al contribuente di comprendere l'addebito e difendersi.
- Una contestazione sulla data di misurazione della superficie non è sufficiente se non dimostra una concreta variazione rispetto al momento dell'acquisto.
- La mancata comunicazione della bozza della CTU può essere sanata se alle parti è poi concesso un effettivo termine per formulare osservazioni e il contraddittorio viene concretamente esercitato.
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