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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativi all’atto, registrato telematicamente il 27 dicembre 2005, con cui Nova srl in liquidazione trasferì a RIMC Sviluppo Immobiliare srl un complesso immobiliare. Le imposte erano state autoliquidate in misura fissa sui fabbricati, assumendo che il trasferimento fosse soggetto a IVA; l’Ufficio richiese invece l’imposta proporzionale, qualificando l’operazione come cessione di un complesso aziendale turistico-alberghiero. La notaia impugnò la sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 170/25/10 del 29 aprile 2010, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità degli avvisi. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) nullità per mancata partecipazione al giudizio delle società contraenti, ritenute litisconsorti necessarie; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per genericità; 3) illegittimità del controllo dell’Ufficio sull’autoliquidazione telematica, sostenendo che la maggiore imposta avrebbe potuto essere accertata solo come imposta complementare e non tramite controllo formale; 4) vizi motivazionali e di qualificazione dell’atto, contestando che dal contratto risultasse una cessione d’azienda anziché di singoli immobili strumentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha escluso il litisconsorzio necessario: notaio e contraenti sono coobbligati in solido, ma le rispettive posizioni sono scindibili e l’Amministrazione può notificare l’avviso a uno solo di essi. Ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente valutato come sufficientemente specifici i motivi d’appello dell’Ufficio, pronunciandosi sulla contestata interpretazione del contratto. Ha stabilito che il controllo connesso alla registrazione telematica può essere anche sostanziale e che il recupero della maggiore imposta è consentito quando i relativi presupposti siano desumibili dall’atto, senza che sia decisivo qualificare l’imposta come principale o complementare. Infine, ha confermato la qualificazione come cessione d’azienda sulla base della destinazione unitaria e turistico-alberghiera dei beni e delle clausole contrattuali, ritenendo congrua la motivazione della CTR. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57

    Va infatti considerato che gli avvisi di liquidazione in oggetto sono stati notificati al notaio rogante nella sua qualità di pubblico ufficiale (responsabile d'Imposta) obbligato al pagamento in solido con i soggetti (i contraenti) nell'interesse dei quali egli ha chiesto la registrazione.

    Il notaio che richiede la registrazione è obbligato in solido con i contraenti al pagamento dell’imposta. L’Amministrazione può rivolgersi a uno solo dei coobbligati, senza dover notificare l’avviso anche agli altri.

  • Codice civile, art. 1292 e seguenti

    Si verte in questi casi, in definitiva, non già di impugnazione di un atto inscindibile tale da richiedere la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soggetti coinvolti (così come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, per le ipotesi di contitolarità di diritti o di presupposti costitutivi dell'imposizione), bensì di rapporto tributario scindibile per solidarietà passiva.

    La solidarietà passiva consente che la pretesa sia fatta valere separatamente nei confronti dei singoli coobbligati; perciò, la loro mancata partecipazione congiunta al giudizio non determina di per sé nullità.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11, comma 2

    In tema di contenzioso tributario, la solidarietà passiva tra i debitori di cui al D.P.R. n. 347 del 1990, art. 11, comma 2, non costituisce presupposto del litisconsorzio necessario, che non trova, pertanto, applicazione alle posizioni di venditore e compratore nelle controversie relative alle imposte ipotecarie e catastali pretese dell'Amministrazione finanziaria sull'atto di trasferimento di un immobile.

    La solidarietà tra venditore e compratore per le imposte ipotecarie e catastali non rende necessaria la partecipazione di entrambi al giudizio; il principio è richiamato come coerente con la scindibilità del rapporto solidale.

  • Codice di procedura civile, art. 1306

    Vieppiù alla luce dell'autonomia delle posizioni facenti personalmente capo ai singoli coobligati in solido, e dei rimedi generali a tal fine previsti, anche ex art. 1306 cod. civ., in ordine alla regolazione degli effetti del giudicato nei confronti di chi non abbia partecipato al giudizio.

    Gli effetti del giudicato nei confronti del coobbligato rimasto estraneo al processo sono regolati dai rimedi previsti per le obbligazioni solidali; ciò contribuisce a escludere la necessità del litisconsorzio.

  • Codice di procedura civile, art. 342, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Dalla motivazione a tal fine offerta dalla sentenza qui impugnata è dato estrapolare, in sostanza, un implicito giudizio di idoneità delle censure di appello, in quanto ritenute sufficientemente specifiche e, in tal maniera, rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

    La specificità dell’appello può risultare anche implicitamente dalla motivazione della decisione che esamina e accoglie le censure, valutate nel contesto della controversia e della motivazione di primo grado.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter

    Il discrimine del potere di liquidazione integrativa non discende dunque dalla natura della maggiore imposta dovuta (principale o complementare), bensì dall'emersione dei suoi presupposti dallo stesso atto presentato telematicamente per la registrazione.

    Nel regime di registrazione telematica, l’Ufficio può liquidare la maggiore imposta quando i presupposti emergono dall’atto registrato. Il controllo non è limitato alla verifica formale e la distinzione tra imposta principale e complementare non delimita, da sola, tale potere.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    In materia di imposta di registro vige il principio interpretativo di cui all'art. 20 teste citato, secondo cui "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

    La qualificazione fiscale dell’atto dipende dalla sua natura intrinseca e dagli effetti giuridici oggettivamente ricavabili dal testo, non dal nome o dalla forma utilizzati dalle parti. Applicando il criterio, la Corte ha confermato che i beni trasferiti costituivano un complesso aziendale unitario con destinazione alberghiera.

  • Codice civile, art. 2555

    Va peraltro precisato che la verifica della sussistenza in concreto, in ordine al singoli beni trasferiti, di un legame unificante e strumentale tipico del complesso aziendale, ex art. 2555 c.c., rientra tra gli accertamenti di fatto demandati al giudice di merito; incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

    La presenza di un’azienda può risultare dal legame funzionale e strumentale tra i beni trasferiti, anche quando siano trasferiti soltanto immobili. L’accertamento concreto spetta al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • La solidarietà tributaria tra notaio e parti contraenti non comporta automaticamente litisconsorzio necessario: l’Amministrazione può notificare l’atto a uno solo dei coobbligati e il giudizio può svolgersi validamente nei suoi confronti.
  • Nella registrazione telematica, il controllo dell’Ufficio può riguardare anche la correttezza sostanziale dell’autoliquidazione. La maggiore imposta può essere recuperata con avviso di liquidazione se i suoi presupposti risultano dagli elementi contenuti nell’atto trasmesso.
  • Per l’imposta di registro conta la sostanza giuridica oggettiva dell’operazione, non la denominazione scelta dalle parti: una pluralità di immobili può integrare una cessione d’azienda se i beni sono collegati e destinati unitariamente all’attività imprenditoriale.
  • La valutazione dell’unitarietà funzionale dei beni e dell’interpretazione complessiva del contratto è normalmente un accertamento di fatto; in cassazione può essere censurato solo nei limiti dei vizi ammessi e se la motivazione è inadeguata o incoerente.
  • La specificità dei motivi d’appello va apprezzata in concreto, considerando le questioni effettivamente controverse e il contenuto della decisione impugnata; la pronuncia che esamina nel merito una censura può manifestare un implicito giudizio di ammissibilità.

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