Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica versata da una società industriale nel periodo febbraio 2010-dicembre 2011, per complessivi euro 52.256,00. La società, operante in uno stabilimento ove utilizzava energia elettrica in regime di autoproduzione per la produzione di principi attivi farmaceutici, aveva chiesto la restituzione dell'importo dopo l'abrogazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 per le regioni a statuto ordinario e, in ogni caso, per il contrasto della disciplina con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per difetto di "finalità specifiche" del prelievo. La CTR aveva accolto la domanda ritenendo illegittimo il tributo e riconoscendo la legittimazione al rimborso. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, per avere la CTR escluso la sussistenza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per avere la CTR attribuito alla disposizione natura self-executing.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione secondo cui l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione applicabile ratione temporis, è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché istituita per finalità meramente di gettito e non per una finalità specifica. Ha inoltre ribadito che, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, il rapporto tributario intercorre tra amministrazione finanziaria e fornitore/soggetto obbligato, mentre il consumatore finale può agire verso il fornitore con la ripetizione di indebito e solo in via eccezionale, se tale azione sia impossibile o eccessivamente difficile, può rivolgersi all'amministrazione. Nel caso concreto, la società non era mera consumatrice finale ma anche autoproduttrice, sicché la sua legittimazione al rimborso è stata ritenuta sussistente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La disposizione istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nel testo applicabile ratione temporis, è stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale per difetto di finalità specifica; inoltre è stata successivamente abrogata per le regioni a statuto ordinario.
art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011
È richiamato come norma che ha abrogato l'addizionale provinciale a decorrere dal 2012 per le regioni a statuto ordinario.
art. 1, par. 2, della direttiva CE 2008/118
La Corte lo interpreta nel senso che un tributo nazionale armonizzato è compatibile solo se ha una finalità specifica, non essendo sufficiente una mera finalità di cassa.
art. 14 del d.lgs. n. 504/1995
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
Il rimborso dell'accisa indebitamente pagata è disciplinato in via generale da questa norma, con termini di decadenza per la domanda.
art. 53, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1995
Individua tra i soggetti obbligati all'accisa sull'energia elettrica i venditori che fatturano l'energia ai consumatori finali.
art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995
Prevede la rivalsa del tributo nei rapporti tra soggetti obbligati e cessionari dei prodotti.
art. 19, comma 1, del d.l. n. 688/1982 conv. in L. n. 873/1982
È richiamato come applicabile solo ai tributi riscossi che non rilevano per l'ordinamento comunitario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei due motivi di ricorso, entrambi articolati come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato in presenza di soccombenza, secondo la formulazione usata nel provvedimento.
Massime di principio
- L'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, nel testo applicabile ratione temporis, non soddisfa il requisito unionale della "finalità specifica" quando è istituita per incrementare genericamente le entrate degli enti territoriali; un tributo così congegnato deve essere disapplicato per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.
- In materia di accise sull'energia elettrica, il rapporto tributario intercorre tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto fornitore obbligato al versamento; l'utente finale, a cui il tributo sia stato traslato economicamente, non è normalmente legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'erario, dovendo agire prima verso il fornitore con l'azione di indebito.
- Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, quando dimostri che l'azione verso il fornitore è impossibile o eccessivamente դժվարosa, in ossequio al principio di effettività del diritto unionale.
- Il rimborso dell'accisa indebitamente pagata è assoggettato alla disciplina generale dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 e ai relativi termini decadenziali; la disciplina speciale richiamata opera solo in ambiti non rilevanti per l'ordinamento unionale.
- Quando la giurisprudenza di legittimità e quella della Corte di giustizia hanno già chiarito l'incompatibilità di un tributo con il diritto UE, il giudice di merito che si conformi a tali principi non incorre in violazione di legge.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →