Cassazione Civile, Ordinanza n. 32415/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, subordinatamente, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso per cassazione, proposto per tre motivi, la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un profilo preliminare di ammissibilità: il ricorso è soggetto alla disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, che richiede che la procura speciale per il ricorso in cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura su foglio separato riportava la data e l'autenticazione della firma con la formula "è firma vera ed autentica", ma non conteneva una certificazione espressa della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso ritualmente depositato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la costituzione del Ministero ai fini del regolamento delle spese, perché effettuata in modo irrituale e limitata alla partecipazione alla discussione orale. La decisione si fonda sul mancato rispetto del requisito speciale della procura previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite e ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data; la mancanza di tale certificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Ha introdotto la disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 nel procedimento in materia di protezione internazionale.
Richiamato come parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale e più rigoroso per la procura.
Richiamato come norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale opera la specialità della disciplina delle controversie in materia di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 10 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto dell'Unione europea e alla CEDU nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta infondata.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina processuale speciale.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina processuale speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina processuale speciale.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore su tale posteriorità; la sola indicazione della data nella procura non basta se manca l'esplicita asseverazione del difensore.
- La certificazione richiesta dalla norma è un adempimento autonomo rispetto alla mera autentica della firma del conferente: la formula di autentica non può essere interpretata, da sola, come certificazione della posteriorità della procura.
- L'onere formale introdotto per i ricorsi in materia di protezione internazionale è ritenuto legittimo perché strumentale a garantire la specificità della procura speciale e non è considerato irragionevole né lesivo in modo sproporzionato del diritto di difesa.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante rituale costituzione con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è sufficiente per la regolazione delle spese.
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