Cassazione Civile, Ordinanza n. 10120/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per IMU e TASI 2016, relativi a sette unità immobiliari site in Roma e per importi complessivi indicati negli atti. L'ente religioso contribuente ha chiesto il riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto e, secondo la prospettazione difensiva, anche per immobili di un istituto religioso civilmente riconosciuto. I giudici di merito hanno però ritenuto non dimostrati i presupposti dell'esenzione, rilevando che la documentazione richiamata nel ricorso non risultava effettivamente prodotta e che mancava la dichiarazione iniziale/obbligatoria per gli immobili agevolati. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che gli immobili non erano mai stati destinati, neppure in parte, ad attività didattica e che il richiamo a tale attività era frutto di errore materiale; ha inoltre affermato che gli istituti religiosi rientrerebbero per natura tra gli enti non commerciali e che ricorrevano i requisiti per l'esenzione, contestando infine le sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, in parte, impropriamente formulata come violazione di legge perché mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto sulla destinazione degli immobili, e comunque infondata nel merito. La Corte ha confermato che l'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici richiede la prova concreta del presupposto agevolativo e che tale prova incombe sul contribuente. Ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la documentazione non risultava effettivamente prodotta e che, per alcuni immobili, mancava persino la dichiarazione, con conseguente insussistenza del beneficio a prescindere dal riferimento alla normativa esentativa. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle sanzioni, osservando che la questione normativa era già chiarita da tempo e non residuava incertezza interpretativa. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con gli ulteriori effetti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibilmente diretto a sollecitare un riesame del fatto, non consentito in cassazione.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione per gli immobili è subordinata allo svolgimento esclusivo delle attività agevolate e alla prova concreta dei relativi presupposti da parte del contribuente che la invoca.
Richiamato dal ricorrente come norma confermativa del regime esentativo; la Corte non ne ha desunto un diverso criterio rispetto alla necessità della prova dei presupposti dell'agevolazione.
art. 87, comma 1, lett. c), T.U.I.R.
Citato dalla parte per qualificare gli istituti religiosi come enti non commerciali; la Corte non fonda su tale richiamo l'accoglimento della pretesa esentativa.
art. 73, comma 1, lett. c), T.U.I.R.
Citato come disposizione attuale di riferimento per gli enti non commerciali, senza incidere sul rigetto del ricorso.
legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 9
Richiamata dal ricorrente per sostenere il riconoscimento civilistico dell'ente religioso; il dato non è stato ritenuto sufficiente a provare il diritto all'esenzione.
art. 2, comma 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
È richiamato per affermare che l'obbligo dichiarativo ai fini del beneficio è soggetto a termine avente natura decadenziale o comunque perentoria.
È indicato come strumento di definizione accelerata del giudizio di legittimità; la Corte ne collega l'applicazione alle conseguenze sanzionatorie previste per la conferma della proposta.
La Corte ne fa applicazione, condannando la parte soccombente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende in ragione della conformità tra proposta e decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria su immobili agevolati non basta la qualità soggettiva dell'ente: occorre la prova concreta e documentata della destinazione dell'immobile alle attività che la legge considera esenti.
- Quando la destinazione agevolata sia solo parziale o promiscua, il contribuente deve allegare e dimostrare specificamente la porzione del bene riferibile all'attività esente, non essendo sufficiente un richiamo generico alla natura dell'ente o dell'attività.
- L'omessa presentazione della dichiarazione richiesta per il beneficio fiscale può, da sola, impedire il riconoscimento dell'esenzione, soprattutto se il termine dichiarativo ha natura decadenziale o comunque perentoria.
- In sede di legittimità non è consentito sotto l'etichetta della violazione di legge chiedere un nuovo apprezzamento del fatto accertato dal giudice di merito.
- Le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligazione tributaria non sono escluse dalla sola deduzione di incertezza normativa quando il quadro interpretativo risulti già chiarito dalla giurisprudenza o da atti sovranazionali rilevanti.
- Nei procedimenti definiti con proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta può giustificare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., ma senza automatismi, dovendosi sempre valutare le peculiarità del caso.
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