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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02286/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al PREU per l'anno 2011 e alle correlate sanzioni. La commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo illegittime le sanzioni irrogate pur condividendo, quanto al merito dell'accertamento, la valutazione dell'Ufficio di inattendibilità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi prodotte in giudizio dalla contribuente. L'Agenzia, ricorrente principale, ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una normativa in materia di IVA mai invocata dalla contribuente; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269/2003, per avere la CTR applicato una disciplina ritenuta non pertinente alla fattispecie. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132, comma 2, e 118 disp. att. c.p.c., omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato accoglimento della CTU, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39-quater D.L. n. 269/2003 per non avere la CTR esaminato la questione del periodo di raccolta del gioco da considerare ai fini dell'accertamento induttivo e per il periodo di riferimento della PREU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti delle domande e delle eccezioni dedotte, introducendo una base normativa non devoluta dalle parti e quindi incorrendo in ultrapetizione/extrapetizione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni delle parti, né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    è invocato dalla ricorrente principale come norma processuale violata dalla CTR per avere deciso su questione non introdotta dal contraddittorio

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato dalla contribuente per lamentare l'omessa ammissione o valutazione della CTU e la violazione del principio di disponibilità delle prove

  • art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 269/2003

    è richiamato nelle censure relative alla disciplina applicabile all'accertamento del PREU

  • art. 1, comma 497, L. n. 311/2004

    è menzionato per affermare l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6, DPR 633/1972 alla raccolta delle giocate

  • art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/1972

    è richiamato come norma di esenzione IVA riferita alla raccolta delle giocate, evocata nella motivazione della CTR

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il vizio denunciato per nullità della sentenza e violazione di norme processuali

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il vizio denunciato per omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre quando il giudice di merito decide su questioni o norme non devolute dalle parti, introducendo d'ufficio un thema decidendum diverso da quello delimitato da petitum e causa petendi.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda non consente di alterare i fatti costitutivi della pretesa né di fondare la decisione su elementi fattuali o normativi estranei al contraddittorio processuale.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe la violazione dei limiti del devolutum e risulta fondato, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione cassata.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per difetto di motivazione o per omessa pronuncia resta assorbita se la sentenza impugnata viene cassata per ultrapetizione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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