Cassazione Civile, Ordinanza n. 02286/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al PREU per l'anno 2011 e alle correlate sanzioni. La commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo illegittime le sanzioni irrogate pur condividendo, quanto al merito dell'accertamento, la valutazione dell'Ufficio di inattendibilità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi prodotte in giudizio dalla contribuente. L'Agenzia, ricorrente principale, ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una normativa in materia di IVA mai invocata dalla contribuente; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269/2003, per avere la CTR applicato una disciplina ritenuta non pertinente alla fattispecie. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132, comma 2, e 118 disp. att. c.p.c., omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato accoglimento della CTU, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39-quater D.L. n. 269/2003 per non avere la CTR esaminato la questione del periodo di raccolta del gioco da considerare ai fini dell'accertamento induttivo e per il periodo di riferimento della PREU.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti delle domande e delle eccezioni dedotte, introducendo una base normativa non devoluta dalle parti e quindi incorrendo in ultrapetizione/extrapetizione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti
il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni delle parti, né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto
è invocato dalla ricorrente principale come norma processuale violata dalla CTR per avere deciso su questione non introdotta dal contraddittorio
è richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione
è richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza
è invocato dalla contribuente per lamentare l'omessa ammissione o valutazione della CTU e la violazione del principio di disponibilità delle prove
art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 269/2003
è richiamato nelle censure relative alla disciplina applicabile all'accertamento del PREU
art. 1, comma 497, L. n. 311/2004
è menzionato per affermare l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6, DPR 633/1972 alla raccolta delle giocate
art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/1972
è richiamato come norma di esenzione IVA riferita alla raccolta delle giocate, evocata nella motivazione della CTR
è il vizio denunciato per nullità della sentenza e violazione di norme processuali
è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
è il vizio denunciato per omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre quando il giudice di merito decide su questioni o norme non devolute dalle parti, introducendo d'ufficio un thema decidendum diverso da quello delimitato da petitum e causa petendi.
- Il potere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda non consente di alterare i fatti costitutivi della pretesa né di fondare la decisione su elementi fattuali o normativi estranei al contraddittorio processuale.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la violazione dei limiti del devolutum e risulta fondato, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione cassata.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per difetto di motivazione o per omessa pronuncia resta assorbita se la sentenza impugnata viene cassata per ultrapetizione.
- rami
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