Cassazione Civile, Ordinanza n. 18655/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato per violazione dell'art. 154, commi 1, lett. a, e 8, cod. strada, contestata a un conducente che, alla guida di un veicolo di proprietà di una società, si sarebbe immesso nella carreggiata da uno stallo di sosta mentre sopraggiungeva un motociclo, con conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione al verbale; il tribunale aveva confermato il rigetto, valorizzando fotografie, planimetria del sinistro e relazione della polizia locale, ritenendo che la manovra si fosse svolta in uno spazio molto breve, in condizioni di piena visibilità, e che il conducente non avesse rispettato la dovuta diligenza. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe attribuito valore decisivo alle valutazioni contenute nel verbale della polizia locale, senza considerare che non avevano efficacia di prova privilegiata nei confronti del Comune costituito; inoltre il giudice avrebbe immotivatamente preferito tali risultanze alla testimonianza resa da un'osservatrice del sinistro; 2) violazione dell'art. 154 cod. strada, lamentando che il tribunale, con richiamo apodittico alla norma, non avrebbe affrontato il rilievo secondo cui il conducente deve assicurarsi di poter eseguire la manovra senza pericolo o intralcio, tenendo conto di posizione, distanza e direzione degli altri utenti della strada.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà mirassero a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla dinamica del sinistro. Ha precisato che un simile accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cioè per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece consentito contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio. Poiché il tribunale aveva comunque considerato il fatto storico della manovra e aveva motivatamente privilegiato alcune risultanze probatorie, la doglianza era infondata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Impone al conducente che effettua una manovra di assicurarsi che essa possa avvenire senza pericolo o intralcio per gli altri utenti, tenendo conto di posizione, distanza e direzione dei veicoli sopraggiungenti.
Invocato per censurare l'uso delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ribadisce che la diversa lettura del materiale probatorio non è sindacabile in cassazione.
Consacra il principio di libera valutazione delle prove non legali; il giudice di merito può attribuire valore preminente ad alcuni elementi istruttori e disattenderne altri, senza obbligo di confutazione analitica di ciascuno.
Richiamato come parametro motivazionale; la Corte esclude il vizio denunciato perché il tribunale ha dato conto della propria ricostruzione fattuale.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia probatoria del verbale; la Corte osserva che le valutazioni del verbale, se provenienti dalla controparte, non godono di prova privilegiata, ma resta insindacabile in cassazione la valutazione di merito delle prove.
Il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non per contestare gli elementi istruttori o la loro valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non rileva il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
- La valutazione della credibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta tra plurime risultanze istruttorie, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il giudice di merito può attribuire prevalenza ad alcuni mezzi di prova e implicitamente disattenderne altri senza dover confutare analiticamente ogni risultanza istruttoria.
- Nella manovra di immissione nella carreggiata il conducente deve verificare in concreto che l'operazione possa essere compiuta senza intralcio o pericolo, e la violazione di tale diligenza può essere desunta da una ricostruzione fattuale delle circostanze di tempo, luogo e visibilità.
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