Cassazione Civile, Ordinanza n. 14447/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione, da parte dell'INPS, di un indebito sulla pensione di reversibilità percepita negli anni 2010-2012, indebito ritenuto derivante dalla contemporanea percezione di un assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal d.m. n. 158/2000. La pensionata ha chiesto di dichiarare irripetibile l'indebito, sostenendo che l'assegno straordinario non dovesse essere computato tra i redditi rilevanti per il cumulo con la pensione, perché fiscalmente assimilato al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità di fine rapporto. Ha inoltre invocato il principio di affidamento, evidenziando che anche l'INPS, con circolare n. 185 del 2015, aveva affermato che ai fini del cumulo rilevano solo i redditi assoggettati a IRPEF, e ha censurato la ritenuta omissione di comunicazioni all'ente ai fini del cumulo e della ripetibilità delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi di ricorso, trattandoli congiuntamente, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la domanda di irripetibilità e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di credito ha natura di incentivo all'esodo, non di reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, e quindi non deve essere computato tra i redditi assoggettati a IRPEF per ridurre la pensione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 41, L. n. 335/1995
La Corte esclude che l'assegno straordinario di cui al d.m. n. 158/2000 rientri nei redditi computabili ai fini del divieto di cumulo con la pensione.
art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986
art. 17, comma 1, lett. a)
La tassazione separata assimilata al TFR e alle indennità di fine rapporto è valorizzata come indice coerente con la natura di incentivo all'esodo dell'assegno.
art. 2, comma 26, L. n. 662/1996
Richiamato come base del quadro normativo dell'assegno straordinario.
art. 59, comma 3, L. n. 449/1997
Richiamato come base normativa del sistema del Fondo di solidarietà e dell'assegno straordinario.
L'assegno straordinario previsto dal decreto ha natura di incentivo all'esodo; la possibilità di erogazione in forma rateale o in unica soluzione conferma che si tratta di una prestazione unica modulabile.
La ricorrente lo invoca per contestare la ritenuta omissione di comunicazioni rilevanti ai fini del cumulo e della ripetibilità.
articolo 380-bis.1, comma 2°
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di credito ha natura di incentivo all'esodo, poiché è funzionalmente collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e alla rinuncia al preavviso e all'impugnazione del recesso.
- Una prestazione qualificabile come incentivo all'esodo, anche se assoggettata a contribuzione correlata e a tassazione separata assimilata al TFR, non costituisce reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo con il trattamento pensionistico previsto dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995.
- Ai fini dell'individuazione dei redditi computabili nel cumulo pensione-redditi, occorre guardare alla natura sostanziale della prestazione e non alla sola modalità fiscale di imposizione.
- La possibilità di erogazione in forma rateale o in unica soluzione non muta la natura unitaria della prestazione, ma indica solo una diversa modulazione delle modalità di pagamento.
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