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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39328/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto con cui l'INPS aveva ingiunto al ricorrente la restituzione di quanto percepito dal Fondo di Garanzia a titolo di trattamento di fine rapporto non pagato dalla cooperativa datrice di lavoro, poi fallita. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato, in capo al socio lavoratore, il versamento della contribuzione volontaria necessario per ottenere la garanzia del T.F.R. dei soci lavoratori di cooperativa per il periodo anteriore all'estensione operata dalla L. 196/1997. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. 297/1982 e 24 L. 196/1997, sostenendo di aver documentato la propria regolarità contributiva per il periodo 1 ottobre 1982 - 31 ottobre 1990; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata considerazione degli estratti contributivi e la mancata prova, da parte dell'INPS, di non aver ricevuto dalla procedura concorsuale le somme per cui si era surrogato al lavoratore.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia del T.F.R. in favore dei soci lavoratori di cooperativa per periodi anteriori alla L. 196/1997, è necessario che risulti provato il pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo precedente all'entrata in vigore della norma estensiva. Tale prova integra un fatto costitutivo della pretesa e incombe quindi sul creditore che agisce. La Corte ha inoltre escluso che possa operare il criterio della vicinanza della prova per spostare tale onere sull'INPS, poiché l'interessato ha strumenti per acquisire la documentazione utile. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova del pagamento per tardiva produzione documentale e aveva comunque esaminato gli estratti contributivi, sicché non sussisteva l'omesso esame denunciato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per esenzione risultante dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 297/1982

    Richiamato come norma di riferimento nel primo motivo di ricorso; nel caso concreto, la Corte nega che valga a superare l'onere probatorio posto a carico del lavoratore per il periodo anteriore all'estensione della garanzia.

  • art. 24 L. 196/1997

    La disposizione è interpretata come estensiva, con efficacia retroattiva in chiave di tutela previdenziale, ma solo a condizione che sia provato il pagamento dei contributi per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per affermare che la prova dei fatti costitutivi della pretesa spetta a chi agisce; nel caso di specie, il pagamento dei contributi è fatto costitutivo della pretesa verso il Fondo di Garanzia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citatato solo come base procedurale del controricorso e della memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché dagli atti risulta l'esenzione.

Massime di principio

  • L'estensione del Fondo di Garanzia ai soci lavoratori di cooperativa per periodi anteriori alla disciplina espressa opera solo se risulti provato il versamento della contribuzione previdenziale riferita a quel periodo.
  • Quando il pagamento dei contributi costituisce presupposto della pretesa, la relativa prova grava sul soggetto che invoca la prestazione o l'utilità previdenziale, non sull'ente tenuto all'erogazione.
  • Il criterio della vicinanza della prova non può essere utilizzato per sovvertire la regola legale di distribuzione dell'onere probatorio se la parte interessata può comunque attivarsi per acquisire la documentazione necessaria.
  • Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia comunque considerato la documentazione invocata, ancorché ne abbia escluso la decisività o la rilevanza probatoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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