Cassazione Civile, Ordinanza n. 11587/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, cessato dal rapporto per licenziamento collettivo da una società datrice di lavoro, volta a ottenere l'indennità di mobilità. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo provati i presupposti per il beneficio e valorizzando la mancata contestazione specifica dell'INPS circa l'appartenenza della datrice di lavoro al novero delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria e, quindi, della mobilità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., sostenendo che il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare che la società rientrasse tra quelle ammesse all'indennità di mobilità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per asserito travisamento della documentazione contributiva da cui risultava l'esclusione dei contributi per mobilità; 3) violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 7, 12 e 16, del D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, conv. in L. n. 236 del 1993, e della L. n. 92 del 2012, art. 3, comma 1, per avere la Corte territoriale ritenuto che la società datrice di lavoro rientrasse nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge sostanziale e processuale, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, secondo cui non vi era stata una specifica contestazione dell'INPS e i presupposti del beneficio dovevano considerarsi provati. Tale accertamento non era sindacabile in cassazione, nel caso di specie, per effetto della preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., comma ultimo, vigente ratione temporis. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dall'INPS per sostenere la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennità da parte del lavoratore.
Richiamato dall'INPS per contestare l'asserita mancata specifica allegazione e contestazione dei presupposti della domanda.
Richiamati per censurare il preteso travisamento della prova documentale da parte del giudice di merito.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione/travisamento del materiale probatorio.
L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 7, 12 e 16
Richiamati per contestare l'applicabilità della disciplina dell'indennità di mobilità e della cassa integrazione straordinaria alla datrice di lavoro.
D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, conv. con L. n. 236 del 1993
Richiamato insieme alla disciplina della mobilità e della cassa integrazione straordinaria.
L. n. 92 del 2012, art. 3, comma 1
Richiamato nel terzo motivo quale norma incidente sul quadro normativo della tutela per perdita del posto di lavoro.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
La Corte lo applica quale preclusione al controllo in cassazione delle censure che in realtà investono l'accertamento di fatto compiuto in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la censura di legittimità, pur formalmente dedotta come violazione di legge o vizio di motivazione, mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile se opera la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., ultimo comma, nel caso di c.d. doppia conforme.
- La mancata contestazione specifica, nel giudizio di merito, di un fatto costitutivo allegato dalla controparte può condurre alla sua considerazione come provato ai fini della decisione.
- In cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione fattuale e sulla valutazione della prova in una denuncia di violazione di legge, quando il vero oggetto del motivo è l'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito.
- Nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali, la deduzione dell'inesistenza dei presupposti soggettivi o oggettivi del beneficio deve essere tempestiva e specifica nel contraddittorio di merito, altrimenti la relativa questione può risultare nuova e quindi inammissibile in sede successiva.
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