Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una società aveva concluso con uno dei resistenti un contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di un box in lamiera zincata per il prezzo di euro 400,00 oltre IVA. Dopo un temporale verificatosi nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2013, il tetto del box si era divelto e l'autovettura della seconda resistente, che si trovava ricoverata all'interno, aveva riportato danni. I resistenti avevano chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni al veicolo. Il giudice di pace aveva rigettato le domande, ritenendo decadenza dalla garanzia per vizi e carenza di legittimazione passiva nei confronti della proprietaria dell'auto. In appello il Tribunale aveva invece qualificato il rapporto come vendita, applicato la disciplina del Codice del consumo, ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi e condannato la società alla restituzione del prezzo, nonché al risarcimento dei danni all'auto ex art. 2043 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme del Codice del consumo sulla tempestività e recettività della denuncia dei vizi, sostenendo che la denuncia verbale fosse stata fatta a un soggetto non legittimato e che quella scritta fosse tardiva; 2) violazione delle norme sulla conformità del bene e omesso esame della condotta del danneggiato, assumendo che il box fosse stato usato per un impiego diverso da quello abituale e che il crollo fosse dipeso da un evento atmosferico eccezionale; 3) violazione delle norme sulla legittimazione attiva della proprietaria dell'auto e omessa pronuncia sul titolo di occupazione del box, oltre a censura sull'uso delle prove testimoniali; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e contestazione della quantificazione del danno, perché il Tribunale avrebbe liquidato il danno sulla base di un semplice preventivo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito che la denuncia dei vizi può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, anche verbalmente, e che il riconoscimento del vizio da parte del venditore può essere tacito. Ha poi rilevato che la proprietaria dell'auto era legittimata ad agire per il danno subito dal proprio bene, che non vi era omessa pronuncia, e che la quantificazione del danno era stata compiuta dal giudice di merito sulla base di foto, testimonianze e preventivo, senza inversione dell'onere della prova.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi può essere fatta con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore i difetti riscontrati; il riconoscimento dei vizi da parte del venditore può esonerare dall'onere della tempestiva denuncia ed essere anche tacito.
art. 135, comma 2, d.lgs. n. 206/2005
Nella vendita al consumatore il codice civile si applica solo per quanto non previsto dal Codice del consumo.
Le disposizioni del codice civile sui contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore ove non derogate dal Codice del consumo o da norme più favorevoli.
art. 128 e ss. d.lgs. n. 206/2005
La disciplina del Codice del consumo sulla vendita opera in via prioritaria e il codice civile ha funzione sussidiaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non consente di censurare la mera diversa valutazione delle prove o una richiesta di nuova rivalutazione del fatto.
Il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non legali non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorso.
La censura proposta era solo apparentemente in diritto, ma in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto sulla tempestività della denuncia.
art. 129, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 206/2005
Le doglianze sul non corretto uso del bene e sulla causa del danno non sono accolte perché richiedono una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
art. 122, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
Richiamato dalla ricorrente in relazione al comportamento del danneggiato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque superata dall'accertamento di merito.
Invocato per sostenere il concorso o l'esclusiva responsabilità del danneggiato, ma il giudice di merito ha implicitamente disatteso tale eccezione con la condanna del venditore.
art. 133, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla legittimazione della proprietaria dell'auto a chiedere il risarcimento del danno extracontrattuale.
Non è stato ritenuto violato, perché il giudice non ha fondato la decisione su un rapporto contrattuale diverso da quello rilevante, ma sulla prova del danno all'auto.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta le prove e le ritiene sufficienti o insufficienti.
È stata confermata la qualificazione del danno all'autovettura come fatto illecito risarcibile nei confronti della proprietaria del bene danneggiato.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, accogliendo la domanda principale, disattende implicitamente l'eccezione incompatibile con tale accoglimento.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella vendita al consumatore, la disciplina del Codice del consumo prevale su quella codicistica e quest'ultima opera solo in via sussidiaria per gli aspetti non regolati dalla normativa speciale.
- La denuncia dei vizi nella compravendita non richiede una forma vincolata: è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a rendere edotto il venditore, anche una comunicazione orale, se provata in giudizio.
- Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore può essere tacito e risultare da comportamenti concludenti, con conseguente superamento dell'onere della tempestiva denuncia.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio; non ricorre quando il ricorrente contesta semplicemente il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione che accoglie la domanda principale è logicamente incompatibile con l'eccezione prospettata, che deve ritenersi implicitamente rigettata.
- Il proprietario del bene danneggiato è legittimato ad agire per il risarcimento ex art. 2043 c.c. se il giudice accerta il nesso tra la condotta dannosa e il pregiudizio subito.
- La liquidazione equitativa del danno può fondarsi sulla complessiva valutazione di foto, testimonianze e documentazione di spesa, purché il giudice dia conto degli elementi utilizzati senza invertire l'onere della prova.
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