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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 1419 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

ASD. IVA. Legge 398/91.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava alla ASD l'illegittimo usufrutto dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/91 per il periodo 01/07/2007-30/06/2008, rilevando: a) superamento del plafond di ricavi di euro 250.000,00; b) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità per pagamenti/incassi superiori a euro 516,46; c) omissioni nella tenuta e annotazione di rendiconti relativi all'evento "8° torneo città di F" e altri adempimenti formali (registrazioni IVA, numerazione fatture, rendiconto evento). L'Ufficio negava altresì la detrazione dell'IVA sugli acquisti per mancati adempimenti formali.

La decisione

La Commissione, rigettata l'eccezione di nullità della notifica per essere stata sollevata tardivamente e valutata la controversia nel merito, ha stabilito: - Non sussiste il superamento del plafond di euro 250.000,00 una volta escluse le entrate documentate dell'evento "8° torneo città di F" (e ammessa la deroga all'inutilizzabilità dei documenti ex art. 32 DPR 600/73, per causa non imputabile alla contribuente). Di conseguenza è esclusa la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398/91; - Sono tuttavia confermate violazioni formali (omessa annotazione, obblighi contabili e violazioni di tracciabilità) che comportano sanzioni pecuniarie: la decadenza dal regime non è applicata ma restano le sanzioni amministrative; - È stata ammessa la detrazione dell'IVA sugli acquisti in quanto ricorrevano i requisiti sostanziali e la contribuente ha fornito riscontri contabili idonei; - Sono state riconosciute e ammesse a deduzione diverse poste di costo documentate contestate dall'Ufficio, con conseguente riduzione del reddito imponibile; - Spese di giudizio compensate e costi della consulenza tecnica d'ufficio posti in solido a carico delle parti e fra esse ripartiti per metà.

Norme richiamate

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (legge 398/91)

    art. 1 e disposizioni correlate

    Stabilisce il regime forfetario per ASD con soglia di ricavi; la decadenza dal regime è prevista se superato il plafond. Qui la Commissione ha escluso la decadenza perché, valutata la documentazione, non risultava lo splafonamento.

  • Legge 6 agosto 1999, n. 133

    art. 25, comma 2 e comma 5

    Definisce l'esclusione dal reddito di proventi per eventi e i limiti annui; la Commissione ha valutato che i proventi del torneo erano documentati e quindi non concorrenti a formare il reddito, evitando lo sforamento del plafond.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede l'invito a fornire documenti e la conseguente inutilizzabilità in caso di inottemperanza, con possibile deroga se i documenti vengono allegati all'atto introduttivo e vi è causa non imputabile al contribuente. La Commissione ha ritenuto applicabile la deroga e quindi utilizzabili i documenti prodotti in giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola integrazione dei motivi e produzione documentale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità della notifica proposta per la prima volta nelle memorie illustr. depositate il 20/02/2014.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente all'Amministrazione ampia facoltà di accertamento anche senza PVC; la Commissione ha ritenuto legittimo l'utilizzo dell'art. 41-bis per l'accertamento.

  • D.Lgs. 5 aprile 2003, n. 74 / Statuto del contribuente

    art. 6, quarto comma della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Prevede che l'Amministrazione non può richiedere documenti già in possesso di altre amministrazioni e deve acquisirli d'ufficio se indicati; la Commissione ha osservato che l'Ufficio avrebbe potuto richiedere alla SIAE i documenti dichiarati dalla ASD.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    art. 3 D.Lgs. 472/1997 e art. 9 D.Lgs. 471/1997

    Richiamati in tema di sanzioni e principio del favor rei: la Commissione ha applicato il principio del favor rei prevedendo l'esclusione della decadenza 398/91 ma confermando sanzioni pecuniarie.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Stabilisce la qualificazione di sponsorizzazioni come spesa pubblicitaria fino a soglia; la Commissione ha ritenuto applicabile la presunzione di inerenza fino al limite normativo, escludendo contestazioni su alcune fatture pubblicitarie.

Massime di principio

  • Il superamento del plafond previsto dalla legge 398/91 comporta la decadenza dal regime agevolato, ma occorre verificare con attenzione le entrate relative ad eventi: se tali proventi sono documentati e giustificati possono essere esclusi dal computo e far permanere il regime.
  • La mancata produzione di documenti richiesti dall'Ufficio può determinare l'inutilizzabilità amministrativa e processuale ex art. 32 DPR 600/73; tuttavia la deroga è possibile se il contribuente dimostra una causa non imputabile (es. documenti già trasmessi ad altra pubblica amministrazione) e presenta i documenti all'atto introduttivo del giudizio.
  • La detrazione dell'IVA non va automaticamente preclusa per adempimenti formali mancanti: se ricorrono i requisiti sostanziali e il contribuente fornisce riscontri contabili idonei, la detrazione può essere riconosciuta; diversa è la situazione se l'inadempimento formale impedisce la prova certa dei requisiti sostanziali.
  • La violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti può comportare la perdita dei benefici fiscali, ma il principio del favor rei e il principio di proporzionalità possono portare, in presenza di violazioni non fraudolente e di riscontri parziali, alla conferma delle sanzioni pecuniarie senza la decadenza dall'agevolazione.
  • Le eccezioni di nullità processuali (es. notifiche) devono essere tempestivamente e tempestivamente dedotte; eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • In giudizio tributario il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) può portare all'espunzione delle contestazioni non specificamente rilevate e può agevolare il contribuente quando l'Ufficio non contraddice puntualmente le deduzioni documentali.

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