Sentenza del 18/11/2021 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Obbligo di motivazione - petitum e causa petendi - allegazione atti richiamati - esclusioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU/ICI per gli anni 2013-2016 con disconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale e della pertinenza. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione degli avvisi in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, lamentando l'assenza di indicazione del presupposto di fatto che giustificasse il recupero (anziché l'esenzione totale), nonché l'assenza di spiegazioni circa il motivo per cui l'imposta fosse richiesta solo per i primi quattro mesi dell'anno mentre per il resto del periodo fosse riconosciuta l'esenzione. Sosteneva altresì di abitare stabilmente nell'immobile (residenza anagrafica e denuncia di successione).
La decisione
La Commissione d'Appello (CTR) ha accolto l'appello del contribuente ritenendo che gli avvisi di accertamento non indicassero il 'petitum' e la 'causa petendi' con la necessaria chiarezza: mancava il riferimento al presupposto di fatto che aveva determinato il mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale e per la pertinenza fino al 30.04.2016. La Commissione ha ritenuto tali omissioni censurabili ex art. 7 legge n.212/2000 e nella giurisprudenza di legittimità; per l'effetto ha accolto l'appello e compensato le spese, assorbendo le altre doglianze.
Norme richiamate
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 7, l. 27/07/2000, n.212
L'obbligo di motivazione e, in particolare, l'eventuale allegazione o riproduzione degli atti richiamati riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni (anche di fatto) della decisione; sono esclusi atti irrilevanti e atti normativi già pubblicati.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale collegato alla trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, a supporto dell'esigenza di motivazione sufficiente degli atti impositivi.
Cass. civ., sez. V, 20.09.2013, n. 21564
Cass. civ., sez. V, 20/09/2013, n.21564
Precisazione che la motivazione dell'atto impositivo deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria per valutare l'impugnazione e difendersi efficacemente; richiede determinazione e intelligibilità degli elementi.
Cass. civ., sez. V, 25.07.2012, n. 13105
Cass. civ., sez. V, 25/07/2012, n.13105
In tema di ICI l'obbligo di allegazione/riproduzione riguarda solo gli atti necessari a sostenere le ragioni della decisione (compresi i presupposti di fatto); gli atti normativi pubblicati non devono essere allegati.
Cass. civ., sez. V, 14.12.2016, n. 25709
Cass. civ., sez. V, 14/12/2016, n.25709
La motivazione non può limitarsi a mere indicazioni generiche (es. sul valore del terreno); deve specificare il presupposto cui la modifica è associata, a pena di nullità, per delimitare le ragioni deducibili in giudizio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione solo se consente al contribuente di identificare chiaramente il petitum (cioè la pretesa) e la causa petendi (i fatti e il fondamento giuridico) in modo da valutare e contestare efficacemente l'atto.
- Quando il rifiuto di un'agevolazione (es. abitazione principale e pertinenza) si fonda su presupposti di fatto, l'atto deve indicare esplicitamente tali presupposti; la genericità o la mancata indicazione può determinare l'annullamento dell'accertamento.
- Non è necessario allegare o riprodurre nell'atto tutti gli atti richiamati se questi sono irrilevanti per le ragioni decisorie o se si tratta di atti normativi giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione; invece vanno allegati o richiamati dettagliatamente gli atti/elementi istruttori necessari a comprendere le ragioni di fatto.
- In caso di contestazioni su periodi parziali di imposizione (es. tassazione solo per alcuni mesi), l'amministrazione deve motivare perché limita l'imposizione a quel periodo; l'omissione di tale spiegazione pregiudica la motivazione.
- Se si riceve un atto impositivo vago sulle ragioni del recupero, il contribuente può efficacemente impugnare per difetto di motivazione chiedendo la declaratoria di nullità o l'annullamento, e i giudici tendono a compensare le spese quando l'amministrazione non chiarisce adeguatamente le ragioni.
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