Sentenza del 18/11/2021 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Litisconsorzio processuale - Efficacia della notificazione - Atti recettizi e termine per il compimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella per tassa automobilistica 2013; la contribuente deduceva prescrizione della pretesa e la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, nonché la nullità dell'appello per mancata notificazione nei confronti dell'Agenzia della Riscossione (presunta litisconsorte). La Regione impugnava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello della Regione Basilicata, ritenendo infondati i motivi della resistente. Ha escluso che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione fosse litisconsorte necessario; ha ritenuto efficace la notifica dell'avviso di accertamento sulla base della data di spedizione (7.12.2016), quindi entro il termine triennale di prescrizione per la tassa 2013; ha respinto la tesi di trasferimento effettivo della residenza come idonea a invalidare la notifica (la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso e grava sul contribuente l'onere di comunicare il domicilio fiscale). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Disciplina del litisconsorzio processuale: va valutata la necessità che la parte presente in primo grado persista in grado di impugnazione per evitare giudicati contrastanti; qui l'Agenzia della Riscossione è esclusa come litisconsorte necessario perché mero esattore.
art. 7, comma 6, legge 20 novembre 1982, n. 890
La relata di notifica costituisce atto pubblico e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso; la consegna a 'familiare convivente' è idonea a perfezionare la notifica.
art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973
Consente la notifica degli atti tributari nel domicilio fiscale ultimo noto, anche in forma semplificata; grava sul contribuente l'onere di comunicare variazioni.
Cass. Sezioni Unite n. 24822/2015
Chiarisce la distinzione tra atti 'recettizi' e atti per i quali il legislatore pone un termine: per questi ultimi (es. atti volti a impedire prescrizione/decadenza) rileva la data di spedizione per il notificante ai fini del termine, non la data di ricezione.
Corte Costituzionale n. 477/2002
Origina il principio della scissione degli effetti della notificazione per notificante e notificato, poi interpretato dalle SS.UU. sul punto della differenza tra atti recettizi e atti che fissano termini.
Cass. Sez. VI, ord. n. 22320/2014
Affermata applicazione della regola che, per gli atti di imposizione tributaria, deve farsi riferimento alla data di spedizione ai fini del rispetto dei termini dell'ente impositore.
Cass. ord. 11.2.2020 n. 6821
Riferimento per il principio che l'Agenzia della Riscossione non sempre costituisce litisconsorte necessario quando svolge mera funzione di riscossione.
Cass. V n. 27129 del 28.12.2016
Richiama il principio secondo cui il domicilio fiscale e l'onere del contribuente di tenerlo aggiornato legittimano notifiche all'ultimo domicilio noto.
Massime di principio
- Il litisconsorzio processuale in sede di impugnazione è richiesto solo se la presenza della parte del primo grado deve necessariamente persistere per evitare giudicati contrastanti; un mero ente esattore può non essere litisconsorte necessario.
- Per atti che hanno lo scopo di esercitare un diritto entro un termine (es. impedire prescrizione/decadenza), rileva la data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione: la notificazione è efficace ai fini del termine dal momento della consegna all'ufficio postale o ufficiale giudiziario.
- Per gli atti 'recettizi' (negozi o pronunce il cui perfezionamento richiede la conoscenza del destinatario) l'efficacia avviene solo con la reale conoscenza; occorre distinguere sempre la natura dell'atto per applicare correttamente la regola.
- La relata di notifica è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso; il contribuente che produce un certificato di trasferimento deve dimostrare in modo idoneo l'effettivo trasferimento anteriore alla notifica per allegare la nullità.
- Il contribuente ha l'onere di comunicare e aggiornare il domicilio fiscale: la mancata comunicazione legittima l'ufficio a notificare all'ultimo domicilio noto, anche con modalità semplificate previste dalla normativa tributaria.
- La mancata notificazione dell'impugnazione ad una parte che non è litisconsorte necessario non invalida automaticamente il gravame: va valutata la rilevanza della sua partecipazione ai fini della decisione in grado di appello.
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