Cassazione Penale, Sentenza n. 28469/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, titolare di una ditta individuale operante nel settore termoidraulico, era stato assolto dal G.I.P. dal reato di omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2017, contestato perché non aveva presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA pur essendovi obbligato, con imposta evasa superiore alla soglia di legge. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato il criterio seguito dal giudice di merito nel ricostruire i costi deducibili, sostenendo che non potessero essere riconosciuti costi non specificamente allegati, determinati e documentati, né ricavati dai prelevamenti in contanti su un conto usato anche per spese personali; ha inoltre censurato l'assenza di una reale valutazione dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa e la mancata considerazione della documentazione manoscritta prodotta dall'imputato, ritenuta generica e priva di data certa. Ha anche sostenuto che l'operare come evasore totale per più annualità integrasse l'elemento soggettivo almeno a titolo di dolo eventuale.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo dell'evasione delle imposte dirette, disponendo rinvio al Tribunale di Cremona in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, in particolare per la parte relativa all'IVA, perché privo di specifiche censure argomentate sul punto. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla determinazione dei costi ai fini dell'imposta diretta, osservando che il giudice di merito aveva ricostruito i costi sulla base di annotazioni manoscritte dell'imputato e dei prelevamenti bancari, senza verificare in modo adeguato l'effettività, la veridicità e soprattutto l'inerenza dei costi all'attività d'impresa; ha quindi richiamato il principio per cui la deducibilità richiede prova della strumentalità e dell'inerenza del costo, non essendo sufficiente una presunzione basata sui movimenti bancari o su meri appunti personali.
Norme richiamate
Il reato di omessa dichiarazione si configura solo se l'imposta evasa supera la soglia di euro 50.000 e la determinazione dell'imposta evasa deve avvenire considerando l'intera imposta dovuta, al netto dei costi fiscalmente deducibili effettivi e inerenti.
È stato utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso.
È stato utilizzato come parametro di deduzione del vizio di motivazione.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi richiede inerenza all'attività di impresa e, quindi, riferibilità e congruità del costo rispetto all'attività esercitata.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma rilevante per la disciplina dell'IVA.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le presunzioni sui movimenti bancari non possono essere assunte automaticamente come prova del reato; hanno solo valore indiziario e richiedono riscontri fattuali.
Nel giudizio abbreviato, per i reati rientranti nell'art. 550 c.p.p., il pubblico ministero non può proporre appello contro la sentenza di proscioglimento.
Conferma il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
Il ricorso proposto dal pubblico ministero è stato qualificato come ricorso diretto per cassazione.
Il reato rientrante nell'elenco rende la sentenza di proscioglimento non appellabile dal pubblico ministero.
Massime di principio
- Ai fini del reato di omessa dichiarazione, l'imposta evasa va determinata sull'intera imposta dovuta, ma il giudice penale deve tener conto anche dei costi deducibili, purché risultino effettivi e inerenti all'attività d'impresa.
- I costi non contabilizzati possono essere considerati solo se sorretti da allegazioni fattuali idonee a renderne certa o quantomeno ragionevolmente dubbia l'esistenza; non è sufficiente un mero riferimento generico a costi presumibili.
- Le presunzioni tributarie, inclusi i movimenti bancari, non valgono da sole come prova della responsabilità penale, ma costituiscono solo dati indiziari da valutare con altri riscontri.
- La deducibilità dei costi richiede prova della loro strumentalità rispetto all'attività imprenditoriale; la mera esistenza di prelevamenti in contanti o di appunti personali non basta a dimostrare inerenza ed effettività della spesa.
- Nel giudizio abbreviato relativo a reati compresi nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., il pubblico ministero non può appellare la sentenza di proscioglimento; l'impugnazione va trattata come ricorso diretto per cassazione.
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