Cassazione Civile, Ordinanza n. 34508/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità in centro abitato, elevato mediante apparecchiatura elettronica con presenza degli agenti accertatori. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione contestando: la ritenuta insufficienza della presegnalazione della postazione di controllo della velocità e la distanza tra segnale e autovelox in rapporto alle caratteristiche del luogo; l’assenza di visibilità degli agenti; la legittimità della mancata contestazione immediata, assumendo che il verbale si limitasse a richiamare in modo generico l’art. 201, comma 1-bis, c.d.s.; in via subordinata, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina che consente la contestazione differita. Il giudice di pace ha accolto solo parzialmente l’opposizione, riducendo la sanzione al minimo, e il tribunale ha confermato la decisione. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo, omesso esame di un fatto decisivo relativo all’adeguatezza della segnalazione preventiva e alla distanza del cartello rispetto all’apparecchio; con il secondo, violazione delle norme sulla contestazione differita e del regolamento di esecuzione, oltre a questione di costituzionalità per asserita irragionevole equiparazione tra ipotesi di diversa gravità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di fatto sulla distanza e sulla regolarità della presegnalazione era già stata esaminata dai giudici di merito, e comunque non era deducibile in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. per il limite derivante dal doppio conforme. La Corte ha inoltre ribadito che l’obbligo di adeguata segnalazione delle postazioni di controllo è inderogabile, ma che non esiste, in via generale, una distanza minima assoluta tra cartello e apparecchiatura diversa dai casi di controllo remoto disciplinati dalla legge speciale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando la rilevazione avviene con apparecchi elettronici gestiti e presidiati dagli agenti di polizia stradale, la contestazione immediata non è necessaria nelle ipotesi tipizzate dalla legge; la formula contenuta nel verbale che richiama l’impossibilità della contestazione immediata è stata ritenuta sufficiente a giustificarne la legittimità. È stata quindi esclusa anche l’illegittimità costituzionale della disciplina. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato disposto altresì l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma sanzionatoria per il superamento dei limiti di velocità, applicata al caso concreto.
art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s.
disciplina i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento avviene con apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di polizia stradale e ricorrano le condizioni tipizzate di impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile.
art. 384, comma 1, lett. e), d.P.R. 495/1992
richiamato come regolamento di esecuzione che specifica le ipotesi di impossibilità della contestazione immediata.
impone all’ente proprietario della strada di informare idoneamente dell’installazione e dell’uso dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
l’obbligo di collocazione ad almeno un chilometro dal segnale di limite si riferisce ai soli dispositivi di controllo remoto installati ai sensi della normativa speciale, non ai casi di accertamento con presenza degli agenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non è deducibile quando opera la preclusione del doppio conforme.
richiamato quale preclusione alla deduzione in cassazione del vizio motivazionale in presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni per eccesso di velocità, la segnalazione preventiva della postazione di controllo deve essere adeguata e visibile, ma non esiste una distanza minima inderogabile in via generale tra cartello e apparecchio: la valutazione va compiuta caso per caso in relazione alle caratteristiche del tratto stradale.
- Quando la velocità è rilevata con apparecchiature elettroniche presiedute e gestite dagli agenti accertatori, la contestazione immediata non è necessaria se ricorre una delle ipotesi tipizzate dall’art. 201 c.d.s.; il verbale è sufficientemente motivato se richiama tale impossibilità normativa.
- Le questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito non possono essere riesaminate in cassazione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, per effetto della disciplina del doppio conforme.
- La previsione normativa che esonera dalla contestazione immediata in situazioni tipizzate non è di per sé irragionevole né lesiva del diritto di difesa, poiché le differenze tra i casi dipendono dalle condizioni della strada e dalle modalità dell’accertamento, non dalla maggiore o minore gravità dell’infrazione.
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