Cassazione Penale, Sentenza n. 30195/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva parzialmente accolto il riesame annullando la custodia cautelare solo per il capo 8), ma confermando la misura per i capi 3) e 5) (contestazioni connesse agli artt. 314 e 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce quattro censure: 1) vizi di legge e motivazione rispetto alla configurabilità del peculato, lamentando mancata individualizzazione degli indizi, inesistenza di disponibilità del denaro (contabilità parallela/nero), assenza di prova che egli abbia determinato o rafforzato il proposito criminoso di Virgillito e l'irrilevanza di intercettazioni e mera presenza nei locali; omissione di considerare la lunga detenzione pregressa e possibile riqualificazione in altri reati (art. 646 e art. 640 c.p.); 2) vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che i profitti andavano alla famiglia Ofria e non al sodalizio; 3) inesistenza di gravità indiziaria per 416-bis dedotta da riferimenti al padre e da occasionali presenze nei locali, e mancanza di rapporto personale con i soggetti indicati; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e scelta della misura, per non aver considerato la chiusura della ditta e per aver equiparato le posizioni dei coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al peculato e all'aggravante mafiosa e inammissibili gli altri motivi (di merito o generici). Il Collegio ha confermato che: a) il peculato può essere commesso in concorso con un extraneus che sfrutti la relazione di possesso del pubblico agente (amministratore giudiziario) e che le risultanze (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore Chiofalo) dimostrano che l'amministratore giudiziario Virgillito ha abdicato ai propri compiti e ha collaborato con gli Ofria, consentendo prelievi dalla cassa derivanti da vendite in nero; b) la destinazione di parte dei proventi al mantenimento di sodali ristretti in carcere e la perdurante gestione dell'impresa da parte degli Ofria sono indici idonei a sostenere la qualificazione di agevolazione di tipo mafioso; c) le censure meramente confutative sui fatti non sono ammissibili in Cassazione. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (come disposto dal provvedimento).
Norme richiamate
Peculato: contestata l'appropriazione di denaro della cassa dell'impresa confiscata; la Corte conferma che il delitto può essere commesso in concorso anche con soggetti privi di qualifica pubblica quando sfruttino la relazione di possesso del pubblico ufficiale.
Associazione di tipo mafioso: la Corte valorizza indici sintomatici di appartenenza/controllo del territorio e dell'impresa confiscata come elementi utili alla gravità indiziaria.
Aggravante/agevolazione mafiosa: utilizzata per valutare la finalità agevolatrice della condotta appropriativa sulla base della destinazione dei proventi e del contesto imprenditoriale mafioso.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile riqualificazione (se presente nella ricostruzione fattuale); la Corte non ha ritenuto sussistenti gli elementi per tale riqualificazione rispetto al peculato contestato.
Truffa aggravata: prospettata dal ricorrente come possibile alternativa, ma non ritenuta adeguata rispetto alla ricostruzione fattuale che evidenzia sfruttamento della relazione di possesso dell'amministratore giudiziario.
Concorso di persone nel reato: richiamato per affermare che soggetti privi della qualifica di pubblico ufficiale possono concorrere nel peculato sfruttando la disponibilità del pubblico agente.
art. 12-sexies legge n. 356/1992 (oggi art. 240-bis c.p.)
Richiamata in relazione alla confisca del bene e alla natura formale dell'intestazione dell'impresa; utile a inquadrare il regime di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati.
d.lgs. n. 159/2011 (artt. 35 e ss.; art. 38, comma 3; art. 35, comma 5)
Disciplina dell'amministratore giudiziario e sua qualificazione pubblicistica: la Corte sottolinea che l'amministratore giudiziario è figura pubblicistica (pubblico ufficiale) e ha obblighi di diligenza nella gestione dei beni sequestrati/confiscati.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Applicabilità della disciplina dell'amministratore giudiziario anche ai casi di sequestro e confisca aventi ad oggetto aziende; richiamata per inquadrare i doveri dell'amministratore.
Richiamato in relazione alla vicenda del rilascio di un nuovo registro di cui al d.P.R.; utilizzato nel quadro probatorio per valutare condotte elusive.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa in materia di esigenze cautelari (recidiva/pericolo): il Tribunale ha ritenuto non superata la doppia presunzione richiamata a fondamento della misura cautelare.
Massime di principio
- Il delitto di peculato può essere contestato anche a persone non qualificate come pubblici ufficiali se esse sfruttano la relazione di possesso/gestione del denaro da parte di un pubblico agente che abdica o collabora; non è necessaria la presenza materiale dell'agente al momento dell'appropriazione se questi ha consentito o favorito il prelievo.
- L'amministratore giudiziario dei beni sequestrati/confiscati è qualificato pubblicisticamente (pubblico ufficiale) e il suo comportamento, sia omissivo sia commissivo, è centrale per determinare la natura del reato (peculato vs. furto/appropriazione indebita).
- Videoriprese, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori testimoniano in modo sinergico e possono legittimare una valutazione di gravità indiziaria e di finalità di agevolazione mafiosa quando mostrano una gestione continuativa e la destinazione di proventi a detenuti o sodali.
- In sede di Cassazione le censure meramente confutative dei fatti e della motivazione di merito sono inammissibili: la revisione è principalmente di diritto e non consente una nuova valutazione probatoria che rientra nel merito.
- La chiusura dell'impresa non è automaticamente idonea a escludere le esigenze cautelari; occorre un adeguato contraddittorio e elementi concreti che superino le presunzioni legislative relative al pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio.
- La presenza abituale nei locali di un'impresa confiscata e la gestione de facto dell'attività da parte di familiari possono costituire indici rilevanti di controllo mafioso e di partecipazione al sodalizio, se correlati con altri riscontri probatori.
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