Cassazione Civile, Ordinanza n. 19895/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni insegnanti della scuola dell'infanzia, in servizio durante la refezione scolastica degli alunni, avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a fruire di un pasto completo a carico dei soggetti pubblici coinvolti. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione, ritenendo che il servizio mensa gratuito avesse natura assistenziale e non retributiva, che non fosse stata allegata e provata l'inidoneità del servizio rispetto alla sua funzione di benessere psico-fisico, e che gli atti di indirizzo richiamati non avessero efficacia cogente. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse pacifico il contenuto del diritto alla mensa gratuita come somministrazione di pasti completi e che la Corte territoriale avesse violato il principio di non contestazione; 2) violazione di varie disposizioni, assumendo che le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica imponessero la somministrazione anche del secondo piatto; 3) violazione della normativa richiamata e dell'art. 7, comma 41, del d.l. 95/2012, contestando che la quantificazione della spesa per la seconda portata fosse rimessa alla contrattazione collettiva e sostenendo che il contributo finanziario pubblico non dovesse coprire integralmente tutti i costi del servizio mensa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze processuali e comunque perché non coglieva la ratio decidendi, incentrata non sulla definizione astratta di "pasto completo" ma sull'adeguatezza del servizio alla sua funzione assistenziale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della non contestazione spetta al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura investiva in sostanza un atto amministrativo o di indirizzo politico, non assimilabile a una norma primaria o secondaria denunciabile come violazione di legge in cassazione, e ha ribadito che tali atti di Conferenza hanno funzione di leale collaborazione ma non efficacia cogente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché attaccava solo una seconda ratio decidendi, mentre la prima ratio della sentenza d'appello, relativa alla mancata allegazione e prova dell'inidoneità del servizio mensa a soddisfare la funzione assistenziale, era ormai consolidata per effetto del rigetto dei primi due motivi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di violazione è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva una rivalutazione del merito delle risultanze processuali.
L'onere della prova della inidoneità del servizio mensa rispetto alla sua funzione assistenziale è stato ritenuto non assolto dai ricorrenti.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un atto non normativo.
art. 1 d.i. 16.5.1996
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare la censura nei termini prospettati.
art. 21 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
È stata valorizzata la previsione del 'servizio di mensa gratuita' come agevolazione assistenziale e non come corresponsione di un controvalore retributivo.
Richiamato per chiarire la natura delle intese in Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata come atti di indirizzo politico privi di efficacia cogente.
art. 7, comma 41, d.l. 95/2012
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti sulla copertura dei costi del servizio mensa.
La violazione denunciabile in cassazione non può riguardare atti amministrativi o di indirizzo politico privi di forza normativa.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito, specie quando la doglianza non investa specificamente la corretta applicazione delle regole legali di interpretazione della fonte rilevante.
- Il principio di non contestazione e il relativo apprezzamento dell'effettiva contestazione dei fatti allegati rientrano nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare la violazione di atti amministrativi o di indirizzo politico privi di efficacia normativa primaria o secondaria.
- Gli atti adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata hanno funzione di coordinamento e leale collaborazione, ma non sono automaticamente fonte di diritti soggettivi azionabili come norme cogenti.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non vengono utilmente censurate tutte le rationes idonee da sole a sorreggere il decisum.
- Chi allega il diritto a una prestazione qualitativamente più ampia rispetto a quella concretamente erogata deve specificamente dedurre e provare l'inadeguatezza del servizio rispetto alla funzione che la disciplina gli attribuisce.
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