Cassazione Civile, Ordinanza n. 13740/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società esercente attività di panificazione aveva convenuto in giudizio il Comune di Napoli e il Ministero della Giustizia chiedendo il risarcimento dei danni subiti da attrezzature di sua proprietà lasciate all'interno di un immobile condotto in locazione e poi sottoposto a sequestro preventivo. La tesi era che il custode nominato per l'immobile, funzionario comunale, non avesse compiuto alcun atto conservativo, lasciando i locali all'incuria e determinando il deterioramento irreparabile dei beni mobili. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il sequestro aveva riguardato solo l'immobile, non i beni mobili, e quindi non era sorto un obbligo di custodia su questi ultimi in capo al Comune. In appello la società sosteneva che il diritto a mantenere le attrezzature nei locali derivasse dal contratto di locazione e che, per effetto del sequestro, la custodia dell'immobile si fosse estesa anche ai beni ivi presenti, non potendo peraltro essere richiesto lo sgombero in tempi brevi. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 1227, 2049, 2051, 2055 e 2697 c.c., oltre a norme processuali e penali, sostenendo che il custode e l'autorità giudiziaria avrebbero dovuto prevenire i danni prevedibili ai beni presenti nell'immobile e che, provato il nesso causale tra degrado dei locali e danneggiamento delle attrezzature, doveva affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. e non poteva operare il caso fortuito; 2) violazione degli artt. 1227, 2043, 2049 e 2055 c.c., oltre a ulteriori disposizioni, affermando che anche fuori dall'art. 2051 c.c. il custode giudiziario doveva rispondere ex art. 2043 c.c. per violazione del neminem laedere; 3) violazione di altre norme civili, processuali e penali, censurando la motivazione nella parte in cui aveva attribuito al sequestro un aumento intrinseco del rischio di deperimento dei locali, con ciò scaricando illegittimamente sul proprietario dei beni mobili il rischio di danneggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto decisivo che i beni mobili danneggiati non erano stati sequestrati, potevano essere sgomberati e non gravava su di essi alcun obbligo di custodia in capo al Comune. Ha inoltre osservato che, se la pretesa risarcitoria veniva ricondotta al rapporto locativo, la tutela andava indirizzata verso il locatore e non verso il custode; se invece si invocava l'art. 2051 c.c., mancava comunque il presupposto della custodia sui beni mobili. Il mutamento della base normativa in art. 2043 c.c. non mutava la soluzione, perché la mancata rimozione delle attrezzature era frutto di una scelta della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza, trattandosi di passaggio motivazionale secondario rispetto alla ratio decidendi principale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia è stata esclusa perché il custode dell'immobile sequestrato non aveva alcun obbligo di custodia sui beni mobili presenti, non sequestrati.
La responsabilità aquiliana è stata ritenuta non configurabile in concreto, poiché il danno derivava anche dalla libera scelta della società di non sgomberare i propri beni e comunque mancava un fatto colposo del custode idoneo a fondarla.
Richiamato dalla ricorrente come norma di responsabilità del preponente, ma non ritenuto utile a fondare la domanda nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità solidale, ma non accolto per difetto del presupposto della responsabilità dei convenuti.
Invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha valorizzato la scelta della ricorrente di non rimuovere le attrezzature come profilo che esclude o comunque ridimensiona il nesso causale imputabile ai resistenti.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che non era stato dimostrato un titolo di responsabilità in capo ai resistenti sui beni mobili non sequestrati.
Richiamato dalla Corte per affermare che, in tema di locazione, il diritto al risarcimento del conduttore trova fonte nel contratto e nella disciplina dei vizi della cosa locata.
Richiamato in collegamento con l'art. 1581 c.c. come base della tutela del conduttore per i vizi della cosa locata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione dei tre motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria della ricorrente.
Norma richiamata nei motivi, senza che la Corte ne traesse una specifica applicazione decisiva.
Norma richiamata nei motivi, senza incidenza decisiva sulla ratio della decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al sequestro preventivo dell'immobile.
art. 335 c.p.
Norma richiamata nei motivi, senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.
Massime di principio
- In tema di sequestro preventivo di un immobile, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. presuppone che il bene danneggiato rientri nel perimetro della custodia; se i beni mobili presenti nei locali non sono oggetto del sequestro, il custode dell'immobile non risponde dei loro danni per il solo fatto che si trovavano all'interno.
- Il diritto del conduttore a mantenere beni propri nei locali locati non trasforma automaticamente il custode giudiziario dell'immobile in custode anche di tali beni; se il danno attiene ai beni mobili del conduttore, la pretesa va ricondotta al corretto titolo di responsabilità, che nel rapporto locativo può essere quello contrattuale verso il locatore, non l'art. 2051 c.c. nei confronti del custode.
- La mera allegazione di un nesso causale tra degrado dell'immobile sequestrato e danneggiamento dei beni presenti non basta a fondare la responsabilità del custode, quando l'evento dannoso sia ricollegabile anche alla scelta del danneggiato di non rimuovere i propri beni.
- La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. richiede un fatto colposo o comunque antigiuridico imputabile al convenuto; non può essere desunta in via automatica dal solo stato di deterioramento dei locali, se difetta un obbligo di cura sui beni danneggiati e se la condotta della vittima ha inciso causalmente sull'evento.
- In materia di locazione, il risarcimento dei danni subiti dal conduttore per vizi o difetti della cosa locata trova la sua fonte nella disciplina contrattuale e non nella responsabilità da cosa in custodia, che opera invece nei confronti dei terzi estranei al rapporto locatizio.
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